AS 2012 699
Ordinanza sull'abrogazione dell'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri
Ordinanza sull’abrogazione dell’ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri
del 25 gennaio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Art. 1 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 dicembre 19721 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri è abrogata.
Art. 2 Disposizioni transitorie
1 Gli esami sono retti dal diritto previgente fino al 31 dicembre 2012.
2 I candidati che devono ripetere un esame iniziato in base al diritto previgente possono farlo fino al 31 dicembre 2013.
Art. 3 Entrata in vigore e durata La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2012 con effetto fino al 31 dicembre 2013.
25 gennaio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 413.13 1 RU 1972 2685, 1995 3488, 1998 3015, 2010 5787
2011-2854 699
Abrogazione dell’O concernente il riconoscimento RU 2012 degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri