AS 2012 7005
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2
del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 dicembre 20111 sul CO2 (legge sul CO2, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Gas serra
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:
a. biossido di carbonio (CO2; b. metano (CH4); c. protossido di azoto (N2O, gas esilarante); d. idrofluorocarburi (HFC); e. perfluorocarburi (PFC); f. esafluoro di zolfo (SF6); g. trifluoruro di azoto (NF3).
2 L’effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO2 equivalenti
(CO2eq). I valori sono elencati nell’allegato 1.
Sezione 2: Definizioni
Art. 2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. automobile: un’automobile di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), tenendo conto che è determinante lo stato al mo- mento dell’ammissione definitiva alla circolazione; non sono considerate au- tomobili:
RS 641.711
2012-0090 7005
Ordinanza sul CO2 RU 2012
1. i veicoli blindati ai sensi dell’appendice 2 dell’allegato XI della diret-
tiva 2007/46/CE3, e
2. i veicoli con posti autorizzati per il trasporto di persone disabili in car-
rozzella; b. impresa: gestore di impianti fissi in un’ubicazione determinata; c. potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un impi- anto fisso per unità di tempo; d. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un’impresa considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni; e. potenza complessiva: somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale termica a combustibili fossili; f. rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili secondo le indicazioni del costrut- tore.
Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali
Art. 3
1 Gli obiettivi intermedi per il 2015 sono:
a. nel settore degli edifici: al massimo il 78 per cento delle emissioni del 1990; b. nel settore dei trasporti: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990; c. nel settore industriale: al massimo il 93 per cento delle emissioni del 1990. 2 Se un obiettivo intermedio settoriale di cui al capoverso 1 non è raggiunto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.
Sezione 4: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
Art. 4 1 Possono farsi computare le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero soltanto le imprese e le persone autorizzate ai sensi della presente ordinanza.
3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istitui- sce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 678/2011, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30.
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2 Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computabili se:
a. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 19924 sui cambiamenti climatici; e b. se l’allegato 2 non esclude di computarle.
Sezione 5: Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera
Art. 5 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera Sono rilasciati attestati per progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se: a. l’allegato 3 non lo esclude; b. il progetto:
1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati, e
2. è almeno conforme allo stato della tecnica;
c. le riduzioni delle emissioni:
1. sono documentabili e quantificabili, e
2. non sono state conseguite né in un’impresa SSQE5 né in un’impresa
soggetta a un impegno di riduzione; e d. alla presentazione della domanda di cui all’articolo 7, l’inizio della realizza- zione del progetto non risale a oltre tre mesi prima.
Art. 6 Convalida del progetto 1 Chi intende chiedere attestati per un progetto di riduzione delle emissioni deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 L’organismo di convalida esamina se il progetto è conforme ai requisiti di cui
all’articolo 5.
3 Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.
Art. 7 Domanda di rilascio di attestati 1 La domanda di rilascio di attestati per un progetto di riduzione delle emissioni deve essere presentata all’UFAM.
2 Deve essere corredata dal rapporto di convalida e da informazioni riguardanti:
a. il progetto, compresi i provvedimenti di riduzione delle emissioni in esso previste;
4 RS 0.814.01
5 Sistema di scambio di quote di emissioni
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b. le tecnologie impiegate; c. i costi e i proventi del progetto previsti; d. il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce i metodi comprovanti la riduzione delle emissioni; e. il finanziamento del progetto.
3 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la
domanda.
Art. 8 Decisione in merito all’idoneità del progetto 1 L’UFAM decide in base alla domanda se il progetto è idoneo al rilascio di attestati.
2 La decisione è valida per sette anni dalla realizzazione del progetto. La validità della decisione è prorogata di altri tre anni se il richiedente fa convalidare nuova- mente il progetto. È fatto salvo l’articolo 11.
Art. 9 Rapporto di monitoraggio 1 Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio. 2 A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto. 3 Il primo rapporto di monitoraggio, verificato, deve essere presentato all’UFAM sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. I rapporti se- guenti devono essere presentati almeno ogni tre anni.
Art. 10 Rilascio degli attestati 1 L’UFAM decide in merito al rilascio di attestati basandosi sul rapporto di monito- raggio verificato. 2 Gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Non sono considerate le riduzioni delle emissioni riconducibili esclusi- vamente al versamento di aiuti finanziari o di fondi ottenuti dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge del 26 giugno 19986 sull’energia.
Art. 11 Modifiche essenziali del progetto
1 Lemodifiche essenziali apportate dopo la decisione sull’idoneità del progetto
devono essere notificate all’UFAM.
2 Se necessario, l’UFAM dispone una nuova convalida.
6 RS 730.0
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Art. 12 Attestati per imprese con impegno di riduzione 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese di cui all’articolo 66 con obiettivo di riduzione, se: a. l’impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emis- sioni; e b. nell’anno in esame l’impresa ha prodotto oltre il 5 per cento in meno di emissioni di gas serra rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67. 2 Gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettiva- mente nell’anno in esame. 3 Le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati gli attestati secondo il capoverso 1 sono considerate, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo di ridu- zione, emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 13 Gestione e trasferimento degli attestati 1 Gli attestati sono rilasciati elettronicamente e gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM.
2 Il trasferimento degli attestati deve essere notificato all’UFAM.
3 L’UFAM esegue il trasferimento in maniera elettronica.
4 La banca dati comprende i seguenti dati:
a. nomi, cognomi e informazioni di contatto del richiedente, dell’organismo di convalida, dell’organismo di controllo e del titolare degli attestati; b. le riduzioni delle emissioni conseguite per ogni attestato; c. i dati fondamentali del progetto; e d. le informazioni sul trasferimento degli attestati. 5 Il titolare di un attestato può, su richiesta, accedere ai dati di cui al capoverso 4 lettere a, b e d riguardanti il suo attestato. L’accesso ai dati di cui al capoverso 4 lettera c può essere concesso se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.
Art. 14 Pubblicazione di informazioni Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: a. le descrizioni dei progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera; b. i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 3; c. i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 9 capoverso 1; d. i rapporti sulla verifica del rapporto di monitoraggio di cui all’articolo 9 ca- poverso 2.
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Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento
Art. 15 1 L’UFAM coordina i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO2.
2 Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.
3 I Cantoni informano periodicamente l’UFAM sulle misure prese.
Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici
Art. 16 1 I Cantoni riferiscono periodicamente all’UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici.
2 Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:
a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 adottati e pianificati e il loro effetto; e b. l’andamento delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale. 3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.
Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili Sezione 1: Prima immatricolazione
Art. 17
1 Sono considerate immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la
prima volta alla circolazione in Svizzera; sono escluse le automobili la cui immatri- colazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. 2 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capover- so 3 della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all’estero.
7 RS 631.0
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3 Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l’importatore o il costrut- tore ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 29 o 30. 4 Se il termine secondo il capoverso 1 crea disparità di trattamento tra gli importatori di automobili che sono già state omologate all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di automobili che non sono ancora state omo- logate all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può in particolare: a. abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno; b. fissare un minimo indispensabile di chilometri percorsi.
Sezione 2: Importatori e costruttori
Art. 18 Principio È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili chi importa o costruisce in Svizzera un’automobile immatricolata per la prima volta.
Art. 19 Anno di riferimento Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell’obiettivo.
Art. 20 Grande importatore L’importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento è considerato nell’anno di riferi- mento come grande importatore.
Art. 21 Statuto provvisorio di grande importatore 1 L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento come grande importatore. 2 La richiesta deve essere presentata prima della prima immatricolazione di un’auto- mobile. 3 Se, alla fine dell’anno di riferimento, risulta che nell’anno di riferimento sono state immatricolate per la prima volta meno di 50 automobili, l’importatore deve procede- re a un conteggio separato per ogni automobile come piccolo importatore.
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Art. 22 Piccolo importatore L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento e che nell’anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importatore è considerato nell’anno di riferimento come piccolo importatore.
Art. 23 Raggruppamenti di emissioni 1 Entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento, gli importatori e i costruttori possono chiedere all’UFE di essere considerati come raggruppamento di emissioni per un periodo massimo di cinque anni. 2 Un raggruppamento di emissioni ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.
3 Deve designare un rappresentante.
4 Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento di emissioni possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti: a. le emissioni medie di CO2 determinanti; b. l’obiettivo per le emissioni di CO2 determinanti; c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta; d. il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta.
Sezione 3: Basi di calcolo
Art. 24 Emissioni di CO2 determinanti
1 Gli importatori di automobili il cui tipo è stato approvato possono presentare
all’Ufficio federale delle strade (USTRA), entro il 31 gennaio dopo la fine dell’anno di riferimento, i dati necessari per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti; per ogni singola automobile occorrono i seguenti dati: a. il numero d’identificazione del veicolo (VIN); b. le emissioni di CO2; c. il peso a vuoto; d. le eventuali innovazioni ecologiche; e e. il codice del titolare dell’approvazione del tipo.
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2 Se questi dati non sono forniti, sono determinanti per le emissioni di CO2 di
un’automobile i dati contenuti nell’approvazione del tipo secondo l’articolo 97 OETV8 e secondo l’ordinanza del 19 giugno 19959 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 3 Per controllare i dati di cui al capoverso 1, l’USTRA può chiedere in qualsiasi momento all’importatore che questi presenti un numero adeguato di dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE10 (Certificate of Con- formity, COC).
Art. 25 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti
1 Per un’automobile esonerata dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV11) sono
riconosciute anche le seguenti prove sulle emissioni di CO2: a. il COC; b. le valutazioni della conformità e le certificazioni della conformità secondo l’articolo 2 lettere m e n OATV; c. le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o inter- nazionale, di cui nell’allegato 2 OETV12 o secondo norme almeno equiva- lenti alle prescrizioni svizzere; oppure d. i rapporti di perizia che sono stati allestiti dai servizi d’esame elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’arti- colo 17 capoverso 2 OATV. 2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna prova di cui al capoverso 1, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 4. 3 Se le emissioni di CO2 di un’automobile non possono essere calcolate secondo le formule dell’allegato 4, è supposto un valore di 300 g CO2/km.
Art. 26 Automobili con motori alimentati con gas naturale Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l’UFE riduce il valore delle emissioni di CO2 determinanti della percen- tuale corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas.
Art. 27 Innovazioni ecologiche
1 L’UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite grazie
all’impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/200913.
8 RS 741.41 9 RS 741.511
10 Cfr. nota all’art. 2 lett. a n. 1.
11 RS 741.511 12 RS 741.41 13 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove
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2 L’importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO2 sulla base del COC.
Art. 28 Obiettivo 1 L’obiettivo per le emissioni di CO2 del parco auto di un grande importatore, oppu- re della singola automobile nel caso di un piccolo importatore o di un costruttore, è calcolato secondo l’allegato 5.
2 Se al costruttore è accordata una deroga secondo l’articolo 11 del regolamento
(CE) n. 443/200914, l’UFE adegua il calcolo dell’obiettivo per gli importatori delle rispettive marche di automobili. 3 Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi. 4 Il grande importatore che intende conteggiare separatamente una marca di automo- bili secondo il capoverso 2 deve comunicarlo all’UFE prima della prima immatrico- lazione della prima automobile dell’anno di riferimento in questione. Per queste marche di automobili, a seconda del numero di automobili immatricolate per la prima volta, deve procedere a un conteggio come grande importatore separato (art.
20 e 21) o come piccolo importatore separato (art. 22).
Sezione 4: Procedura e rapporti
Art. 29 Procedura per gli importatori 1 Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e attestare di averla importata. 2 Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l’importo della sanzione di cui l’articolo 13 della legge sul CO2, ammesso che un tale importo sia dovuto. 3 Per quanto concerne la fatturazione e l’incasso, l’UFE è competente per i grandi importatori e l’USTRA per i piccoli importatori.
Art. 30 Procedura per i costruttori 1 Dopo aver ottenuto l’approvazione del tipo o aver svolto l’esame singolo, i costrut- tori di automobili in Svizzera devono trasmettere all’USTRA i dati di cui all’articolo
24 capoverso 1.
2 Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l’UFE calcola singolarmente un’eventuale sanzione sulla base dei dati dell’approvazione del tipo o dell’esame singolo.
nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, versione secondo GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
14 Cfr. nota all’art. 27 cpv. 1.
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3 Prima della prima immatricolazione il costruttore deve versare l’importo della
sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto, al servizio competente per l’incasso secondo l’articolo 29 capoverso 3.
Art. 31 Conteggio per i grandi importatori 1 Sulla base delle automobili immatricolate per la prima volta, dell’obiettivo e delle emissioni di CO2 determinanti, alla fine dell’anno di riferimento l’UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione. 2 Se il grande importatore è soggetto a una sanzione, l’UFE calcola l’importo dovuto ed emette la fattura finale.
Art. 32 Termine di pagamento per i grandi importatori 1 Il grande importatore deve versare l’importo della sanzione, dedotti gli acconti già corrisposti di cui all’articolo 33, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.
2 Un eventuale rimborso avviene entro lo stesso termine.
Art. 33 Acconti 1 Chi ha avuto, nell’anno di riferimento, lo statuto di grande importatore deve versa- re all’UFE a titolo di acconto, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l’importo dell’eventuale sanzione relativo alle automobili immatricolate per la prima volta nel corso del trimestre precedente il termine di pagamento.
2 L’UFE emette una fattura per il pagamento dell’acconto basandosi sui dati
dell’USTRA. 3 Se dalla fattura finale risulta un’eccedenza a favore dell’importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma con un interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’interesse di mora.
Art. 34 Interesse di mora Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, l’importatore o il costruttore deve un interesse di mora del 5 per cento l’anno.
Art. 35 Decisione Se l’importatore o il costruttore contesta la fattura o la fattura finale, l’UFE può decidere la sanzione.
Art. 36 Garanzie 1 Se un grande importatore è in ritardo di oltre 30 giorni con il pagamento di un acconto o della fattura finale, l’UFE può decidere che da quel momento fino al pagamento completo dei suoi debiti sia trattato alla stregua di un piccolo importa- tore.
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2 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l’UFE può esigere dall’importatore una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.
Art. 37 Rapporto
1 Il DATEC presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull’efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.
2 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al
raggiungimento degli obiettivi, alle sanzioni riscosse e all’onere amministrativo.
Sezione 5: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2
Art. 38 Utilizzazione I proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 sono utilizzati per finanziare i compiti secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 200615 sul fondo infrastrutturale.
Art. 39 Procedura 1 I proventi annui corrispondono agli introiti al 31 dicembre dell’anno di rileva- mento, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione. 2 Sono assegnati annualmente al fondo infrastrutturale il secondo anno successivo all’anno di rilevamento.
Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni Sezione 1: Partecipazione
Art. 40 Imprese tenute a partecipare
1 Un’impresa è tenuta a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni
(SSQE) se esercita un’attività menzionata nell’allegato 6. 2 Un’impresa che avvia un’attività secondo l’allegato 6 lo notifica all’UFAM al più tardi tre mesi dopo l’avvio dell’attività.
15 RS 725.13
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Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare 1 Un’impresa SSQE può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerata dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.
2 L’impresa deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un
rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnata a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2. 3 Se le emissioni di gas serra dell’impresa superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, l’impresa entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 42 Partecipazione su domanda
1 Un’impresa può, su domanda, partecipare al SSQE se:
a. esercita un’attività secondo l’allegato 7; e b. la potenza termica totale ammonta ad almeno 10 MW. 2 Un’impresa deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1.
3 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
a. le attività di cui all’allegato 7; b. le capacità di produzione e le potenze termiche installate negli impianti fissi dell’impresa; c. i gas serra emessi dagli impianti fissi dell’impresa nei precedenti tre anni.
4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione
della domanda.
Art. 43 Impianti fissi non considerati 1 Nello stabilire se un’impresa soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40 capover- so 1 o 42 capoverso 1 e nel calcolare il volume di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti fissi negli ospedali. 2 L’impresa può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti fissi:
a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi; b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali se- condo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre
199016 sui rifiuti (OTR).
16 RS 814.600
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3 Per i combustibili utilizzati negli impianti fissi non considerati la tassa sul CO2 non è restituita.
Art. 44 Decisione L’UFAM decide in merito alla partecipazione delle imprese al SSQE e alla non considerazione degli impianti fissi di cui all’articolo 43.
Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili 1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmen- te per l’insieme delle imprese SSQE secondo l’allegato 8. 2 Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai nuovi operatori di mercato e alle imprese SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità.
Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a
titolo gratuito a un’impresa SSQE in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea. 2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata alla singola impresa SSQE.
Art. 47 Vendita all’asta di diritti di emissione
1 L’UFAM vende periodicamente all’asta alle imprese SSQE i diritti di emissione
che non vengono assegnati a titolo gratuito. 2 Può interrompere l’asta senza assegnare un appalto se sospetta accordi in materia di concorrenza o di pratiche illecite di imprese che dominano il mercato. 3 Alle imprese SSQE con un fabbisogno limitato di diritti di emissione, l’UFAM ne assegna una quantità a un prezzo fisso. Il prezzo fisso corrisponde all’esito dell’asta dei diritti di emissione di cui al capoverso 1.
4 L’UFAM può commissionare le aste a organizzazioni private.
Art. 48 Certificati di riduzione delle emissioni 1 Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare è calcolato come segue: a. per gli impianti fissi contemplati nel SSQE già nel periodo 2008–2012: l’11 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in
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media in questo periodo; vengono dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo; b. per gli impianti fissi e le emissioni di gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra prodotte nel periodo 2013–2020.
2 Per gli impianti fissi che nel periodo 2013–2020 vengono considerati soltanto
temporaneamente nel SSQE, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo.
Art. 49 Cambiamenti nell’impresa SSQE 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito e dei certificati di riduzione delle emissioni che l’impresa SSQE può consegnare è ricalco- lata, con effetto a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se: a. una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta un potenzia- mento o una riduzione considerevole della capacità di produzione o della po- tenza termica installata; b. l’attività dell’impresa è interrotta; oppure c. l’esercizio di parti essenziali degli impianti fissi è ridotto almeno del 50 per cento. 2 Un’impresa SSQE può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo se, in seguito a un cambiamento duraturo secondo il capoverso 1, non soddisfa più le condizioni di partecipazione al SSQE.
Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio
Art. 50 Rilevamento dei dati 1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati necessari per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito della singola impresa SSQE. 2 L’impresa SSQE è tenuta a collaborare. Se viola il suo obbligo di collaborazione, non le sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
Art. 51 Piano di monitoraggio
1 L’impresa tenuta a partecipare al SSQE sottopone per approvazione all’UFAM un
piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2.
2 L’impresa che partecipa al SSQE su domanda sottopone per approvazione
all’UFAM un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del ter- mine della domanda di cui all’articolo 42 capoverso 2.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
3 Il piano di monitoraggio deve stabilire in che modo l’impresa assicura che:
a. per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra siano impiegate procedure standardizzate o altre procedure collaudate; b. le emissioni di gas serra siano rilevate nella maniera più completa, coerente e precisa possibile dal profilo tecnico e dell’esercizio e sostenibile sul piano economico; c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra siano comprensibili e trasparenti. 4 L’impresa SSQE adegua il piano di monitoraggio se non soddisfa più i requisiti di cui al capoverso 3 o se si impone un adeguamento in seguito a un cambiamento secondo l’articolo 49. Sottopone per approvazione all’UFAM il piano di monitorag- gio adeguato.
Art. 52 Rapporto di monitoraggio
1 L’impresa SSQE presenta annualmente all’UFAM un rapporto di monitoraggio
entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il rapporto contiene: a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra; b. informazioni sull’evoluzione delle capacità di produzione e delle potenze termiche installate; c. una contabilità dei combustibili. 2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni prece- denti. 3 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
4 Può chiedere che una terza persona indipendente verifichi il rapporto di monito- raggio. 5 Se l’impresa SSQE presenta un rapporto di monitoraggio incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l’UFAM stima le emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all’interno di un’impresa SSQE L’impresa SSQE notifica senza indugio all’UFAM: a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito; b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Art. 54 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni controllano se le imprese SSQE adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.
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2 L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale
scopo. 3 Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.
Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni
Art. 55 Obbligo
1 L’impresa SSQE consegna annualmente all’UFAM i diritti di emissione e, se
ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti fissi considerati. 2 L’impresa SSQE adempie a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell’anno precedente.
Art. 56 Inosservanza dell’obbligo 1 Se un’impresa SSQE non adempie all’obbligo di consegna di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento l’anno. 3 I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti non con- segnati dall’impresa SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.
Sezione 5: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni
Art. 57 Principio
1 Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro nazionale dello
scambio di quote di emissioni (Registro dello scambio di quote di emissioni). 2 Le imprese e le persone che intendono scambiare diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni devono avere un conto personale.
Art. 58 Apertura del conto 1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 57 devono presentare una domanda di apertura del conto all’UFAM.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
2 La domanda deve contenere:
a. per le imprese: un estratto dal registro di commercio e una fotocopia del pas- saporto o della carta d’identità (documento d’identità) della persona autoriz- zata a rappresentare l’impresa; b. per le persone: un documento d’identità; c. nomi, cognomi e indirizzo postale ed elettronico del richiedente; d. nomi, cognomi, indirizzi postali, indirizzi elettronici, numeri di telefoni cel- lulari e documenti d’identità di due titolari di una procura sul conto; e. nomi, cognomi, indirizzo postale, indirizzo elettronico, numero di telefono cellulare e documento d’identità di una persona incaricata di convalidare le transazioni; f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni. 3 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l’impresa con un’altra prova.
4 L’UFAM può chiedere l’autenticazione delle prove menzionate nei capoversi 2
e 3.
5 Può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per l’apertura del conto.
6 Apre il conto richiesto non appena i relativi emolumenti sono stati versati.
Art. 59 Recapito
1 Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 2 deve designare un
recapito in Svizzera per le seguenti persone: a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le per- sone, il titolare del conto; b. i titolari di una procura sul conto; e c. la persona incaricata di convalidare le transazioni. 2 Il capoverso 1 non si applica se il conto è stato aperto prima del 1° gennaio 2012.
Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni 1 Tutti i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. 2 Le modifiche relative all’effettivo dei diritti di emissione e dei certificati di ridu- zione delle emissioni sono valide solamente se sono iscritte nel Registro dello scam- bio di quote di emissioni.
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Art. 61 Trasferimento 1 I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni possono essere scambiati liberamente. 2 I titolari di una procura sul conto e la persona incaricata di convalidare le transa- zioni hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emis- sioni. 3 Per ogni ordine di trasferimento di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni, i titolari di una procura devono indicare: a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e b. il tipo e la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni da trasferire. 4 I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva il trasferimento.
5 Il trasferimento è effettuato secondo una procedura standardizzata.
Art. 62 Tenuta del Registro 1 L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza ogni trasferimento. 2 Garantisce, sulla base dei verbali relativi ai trasferimenti, la possibilità di risalire in qualsiasi momento a tutti gli elementi essenziali di ogni trasferimento.
3 Oltre alle informazioni presentate al momento dell’apertura del conto, l’UFAM
può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.
Art. 63 Esclusione della responsabilità La Confederazione non risponde dei danni causati da: a. un trasferimento non corretto dei diritti di emissione o dei certificati di ridu- zione delle emissioni; b. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni; c. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.
Art. 64 Blocco e chiusura del conto 1 In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione fintanto che le prescrizioni sono nuovamente rispettate. 2 Può chiudere conti sui quali non sono contabilizzati diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni e che non sono stati utilizzati per almeno un anno.
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Art. 65 Protezione dei dati
1 Il Registro dello scambio di quote di emissioni comprende i seguenti dati:
a. numero di conto; b. nomi, cognomi e informazioni di contatto del titolare del conto e delle per- sone di cui all’articolo 59 capoverso 1; c. diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni per ogni conto; d. in caso di imprese SSQE: i dati riguardanti le emissioni. 2 Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare elettronicamente i dati di cui al capoverso 1.
Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
Art. 66 Condizioni 1 Un’impresa può impegnarsi, secondo l’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, a ridurre le sue emissioni di gas serra (impresa con impegno di riduzione) se: a. esercita un’attività di cui all’allegato 7; e b. emette gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq l’anno. 2 L’entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilito mediante un obietti- vo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti. 3 Diverse imprese, caratterizzate da un impegno congiunto a ridurre le emissioni di gas serra, sono considerate come un’impresa. Devono designare un rappresentante.
Art. 67 Obiettivo di emissione
1 L’obiettivo di emissione comprende la quantità totale massima di gas serra che
l’impresa può emettere entro la fine del 2020.
2 L’UFAM calcola l’obiettivo di emissione sulla base di un percorso di riduzione
lineare. 3 Il percorso di riduzione si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e su: a. le emissioni di gas serra dell’impresa dei due anni precedenti; b. lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa; c. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra e la loro efficacia; d. il potenziale di riduzione rimanente; e. l’economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
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f. la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è inoltre utilizzata al di fuori dell’impresa; g. la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto; h. l’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.
4 Un’impresa che negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione e
che intende proseguirlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata. 5 Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra dell’impresa degli anni 2010 e 2011 e sull’articolo 3 della legge sul CO2. Qualora negli anni 2008–2012 l’impresa abbia fornito prestazioni supplementari superiori all’impegno, queste vengono considerate nella determina- zione del percorso di riduzione. Sono escluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell’impiego di combustibili derivati da rifiuti urbani.
Art. 68 Obiettivo basato su provvedimenti
1 Un’impresa che generalmente non emette più di 1500 tonnellate di CO2eq l’anno
può chiedere che l’entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato su provvedimenti. 2 L’obiettivo basato su provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che l’impresa deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimenti.
3 Si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e su:
a. lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa; b. il potenziale di riduzione rimanente; c. l’economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra; d. la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è inoltre utilizzata al di fuori dell’impresa; e. la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto; f. l’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.
Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione
1 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata
all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.
2 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
a. le attività esercitate secondo l’allegato 7; b. le emissioni di gas serra e le quantità prodotte nei due anni precedenti; c. l’obiettivo di emissione o di riduzione perseguito.
3 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può
chiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare:
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a. lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa; b. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra e la loro efficacia; c. i provvedimenti per la riduzione dei gas serra tecnicamente ed economica- mente possibili, con una valutazione dell’impatto e una stima dei costi.
4 L’UFAM può chiedere che l’impresa presenti un piano di monitoraggio secondo
l’articolo 51.
Art. 70 Decisione L’UFAM determina l’impegno di riduzione mediante decisione.
Art. 71 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione 1 Le riduzioni di emissioni conseguite da un’impresa al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all’adempimento del suo impegno di riduzione, se: a. soddisfano, per analogia, i requisiti di cui all’articolo 5; e b. sono in diretta relazione con l’attività dell’impresa.
2 Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 6–11.
Art. 72 Rapporto di monitoraggio
1 L’impresa presenta annualmente all’UFAM un rapporto di monitoraggio entro il
31 maggio dell’anno successivo. Questo rapporto contiene: a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra; b. informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte; c. una contabilità dei combustibili; d. una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra; e. informazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall’obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e i correttivi previsti. 2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni prece- denti. 3 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
Art. 73 Adeguamento dell’obiettivo di emissione
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione se a seguito di un cambiamento sostan-
ziale e duraturo delle quantità prodotte o della miscela del prodotto le emissioni di gas serra dell’impresa sono state superiori o inferiori rispetto al percorso di ridu- zione:
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a. di almeno il 10 per cento l’anno per tre anni consecutivi; oppure b. di almeno il 30 per cento in un anno. 2 Adegua l’obiettivo di emissione retroattivamente all’inizio dell’anno in cui per la prima volta le emissioni sono state superiori o inferiori rispetto al percorso di ridu- zione.
3 Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all’articolo 67 capoverso 3.
Art. 74 Adeguamento dell’obiettivo basato su provvedimenti
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti se l’impresa
modifica in modo sostanziale e duraturo le quantità prodotte o la miscela del prodot- to.
2 Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all’articolo 68 capoverso 3.
Art. 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni 1 Un’impresa che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato su provvedimenti di riduzione e alla quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nel seguente volume: a. per le imprese già soggette negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media an- nuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti all’impresa per l’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012; b. per le imprese e i gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle effettive emissio- ni di gas serra degli anni 2013–2020. 2 Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso 1 compu- tabili: a. per un’impresa soggetta soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tem- po; b. per un’impresa che rispetto al 2012 produce inoltre energia elettrica utilizza- ta al di fuori dell’impresa: è aumentato del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria; c. per un’impresa il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato su prov- vedimenti viene adeguato: è aumentato o ridotto in funzione dell’adegua- mento.
Art. 76 Inadempimento dell’impegno di riduzione
1 Se un’impresa non adempie al suo impegno di riduzione, l’UFAM decide la san-
zione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
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2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento l’anno.
Art. 77 Garanzia della sanzione Se un’impresa rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l’UFAM può chiedere la garanzia della sanzione prevista fino a quando tale rischio cessa di esistere.
Art. 78 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell’impresa L’impresa notifica senza indugio all’UFAM: a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione; b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Art. 79 Pubblicazione di informazioni Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: a. i nomi delle imprese con impegno di riduzione; b. gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati su provvedimenti; c. le emissioni di gas serra di ciascuna impresa; d. il volume delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 71 che ciascuna impresa si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione; e. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascuna impresa; f. la quantità di crediti di cui all’articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascuna impresa si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione; g. la quantità degli attestati di cui all’articolo 12 rilasciati a ciascuna impresa.
Capitolo 6: Compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili
Art. 80 Centrali concepite essenzialmente per la produzione di calore Una centrale è concepita essenzialmente per la produzione di calore se il suo rendi- mento globale è pari ad almeno l’80 per cento.
Art. 81 Rendimento globale 1 Il rendimento globale di una centrale deve ammontare ad almeno il 62 per cento.
2 Il rendimento globale di una centrale ubicata dove era già in servizio una centrale deve ammontare ad almeno il 58,5 per cento.
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Art. 82 Impianti non considerati centrali Non è considerato una centrale un impianto: a. con una potenza complessiva inferiore a 1 MW; b. in servizio in un’ubicazione per meno di due anni o per meno di 50 ore l’anno; c. utilizzato esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la prova di nuovi pro- dotti e processi; oppure d. il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 OTR17.
Art. 83 Misure di compensazione ammesse
1 Sono ammessi per l’adempimento dell’obbligo di compensazione:
a. i progetti condotti autonomamente dal gestore della centrale per la riduzione delle emissioni in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per ana- logia, ai requisiti di cui all’articolo 5; b. gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica o termica in Svizzera grazie a energie rinnovabili, sempre che tali investimenti siano con- formi, per analogia, ai requisiti di cui all’articolo 5; c. la sostituzione di fonti di calore fossili esistenti con calore prodotto e sfrutta- to direttamente dalla centrale; d. la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Sviz- zera; e. la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.
2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Non sono conside- rate le riduzioni delle emissioni riconducibili esclusivamente al versamento di aiuti finanziari o di fondi ottenuti dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge del 26 giugno 199818 sull’energia. 3 Per il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite mediante investimenti secondo il capoverso 1 lettera b, sono determinanti le emissioni medie di CO2 gene- rate dalla produzione di energia elettrica in Svizzera.
17 RS 814.600 18 RS 730.0
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Art. 84 Contratto di compensazione 1 Il contratto di compensazione è concluso tra il gestore della centrale e l’UFAM.
2 Comprende in particolare:
a. i requisiti posti alle misure di compensazione; b. le prescrizioni relative ai rapporti sull’evoluzione delle emissioni di CO2 del- la centrale; c. le prescrizioni relative ai rapporti sulle misure di compensazione adottate dal gestore della centrale in Svizzera e all’estero; d. i dettagli della pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che il gestore della centrale deve fornire qualora le emissioni di CO2 non vengano compensate conformemente al contratto. 3 Le trattative con il gestore della centrale sono condotte congiuntamente dall’UFE e dall’UFAM. Se le parti non giungono a un accordo, il gestore della centrale può esigere dall’UFAM una decisione in merito alla proposta contrattuale della Confede- razione.
Art. 85 Compiti dei Cantoni I Cantoni informano l’UFAM: a. annualmente in merito alle centrali esistenti sul loro territorio; b. senza indugio in merito alla presentazione di domande di autorizzazione per la costruzione e la gestione di centrali.
Capitolo 7: Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti
Art. 86 Obbligo di compensazione
1 È soggetto all’obbligo di compensazione chi:
a. immette in consumo carburanti secondo l’allegato 10; oppure b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10.
2 Non devono essere compensate le emissioni di CO2 di carburanti completamente
esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 199619 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 87 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità 1 L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazio- ne energetica comporta emissioni inferiori a 1000 tonnellate di CO2 l’anno.
19 RS 641.61
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2 La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, prodotte dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 1000 tonnellate di CO2.
Art. 88 Raggruppamenti di compensazione
1 Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM,
entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppa- menti di compensazione. 2 Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.
3 Deve designare un rappresentante.
Art. 89 Aliquota di compensazione 1 Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energe- tica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione. L’aliquota di com- pensazione ammonta: a. per gli anni 2014 e 2015: al 2 per cento; b. per gli anni 2016 e 2017: al 5 per cento; c. per gli anni 2018 e 2019: all’8 per cento; d. per l’anno 2020: al 10 per cento. 2 Le emissioni di CO2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissio- ne secondo l’allegato 10.
Art. 90 Misure di compensazione ammesse
1 Le misure ammesse per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono:
a. progetti condotti autonomamente dalla persona soggetta all’obbligo di com- pensazione al fine di ridurre le emissioni in Svizzera, sempre che tali proget- ti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui all’articolo 5; b. la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Sviz- zera.
2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettera a sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Non sono conside- rate le riduzioni delle emissioni riconducibili esclusivamente al versamento di aiuti finanziari o di fondi ottenuti dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge del 26 giugno 199820 sull’energia.
20 RS 730.0
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Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione
1 Lapersona soggetta all’obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di
compensazione entro il 1° giugno dell’anno successivo.
2 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione dell’anno 2020 sono computate
esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite quell’anno. 3 Le riduzioni delle emissioni conseguite attraverso progetti condotti autonomamen- te devono essere comprovate sulla base di un rapporto di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2. 4 Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnel- lata di CO2 compensata. In caso di progetti condotti autonomamente, i loro costi di sviluppo e di gestione devono essere documentati separatamente.
Art. 92 Inadempimento dell’obbligo di compensazione
1 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo
entro il termine stabilito, l’UFAM fissa un termine supplementare adeguato.
2 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo
neanche dopo la scadenza di quest’ultimo termine, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2. 3 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento. 4 I certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati entro il 1° giugno dell’anno successivo.
Capitolo 8: Tassa sul CO2 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 93 Oggetto della tassa Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione, l’estrazione e l’importazione di: a. carbone; b. altri combustibili secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO2, pur- ché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 199621 sull’imposizione degli oli minerali.
21 RS 641.61
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Art. 94 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:
a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990; b. a partire dal 1° gennaio 2016:
1. a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2
derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,
2. a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2
derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990; c. a partire dal 1° gennaio 2018:
1. a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2
derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
2. a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2
derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990.
2 La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 11.
Art. 95 Prova del versamento della tassa Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l’aliquota applicata per la tassa.
Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2
Art. 96 Diritto alla restituzione
1 Possono chiedere la restituzione di questa tassa le imprese e le persone che:
a. sono esentate dalla tassa sul CO2; b. utilizzano a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa (art. 31 cpv. 1 lett. a della legge sul CO2.
2 Sono esentate dalla tassa sul CO2:
a. le imprese SSQE (art. 17 della legge sul CO2; b. i gestori di centrali (art. 25 della legge sul CO2; e c. le imprese con impegno di riduzione (art. 31 cpv. 1 lett. b della legge sul CO2.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Art. 97 Domanda di restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO2
1 La domanda di restituzione deve essere presentata all’Amministrazione federale
delle dogane (AFD) nella forma prescritta da quest’ultima.
2 Deve contenere:
a. l’elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate; b. le fatture relative alle tasse sul CO2 versate; c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati; d. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.
3 L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa.
Art. 98 Periodicità della restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO2
1 Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.
2 Deve essere inoltrata entro il 30 giugno per le tasse sul CO2 versate:
a. per l’anno precedente; b. per l’esercizio terminato l’anno precedente. 3 Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.
Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico 1 Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte. 2 La domanda di restituzione deve essere presentata all’AFD nella forma prescritta da quest’ultima.
3 Deve contenere informazioni riguardanti:
a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico; b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico; c. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2. 4 L’AFD può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per decidere in merito alla restituzione della tassa.
Art. 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico
1 Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.
2 Deve essere presentata entro tre mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
3 Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per combustibili che oltre due anni prima della presentazione della domanda sono stati utilizzati a scopo non energetico.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Art. 101 Conservazione dei giustificativi Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all’AFD.
Art. 102 Importo minimo ed emolumento sull’importo della restituzione
1 Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.
2 Per ogni domanda è riscosso, sull’importo della restituzione, un emolumento del
5 per cento, pari comunque a 50 franchi al minimo e a 1000 franchi al massimo.
Art. 103 Rinvio della restituzione Se un’impresa o una persona di cui all’articolo 96 viola i suoi obblighi di collabora- zione stabiliti dalla presente ordinanza, l’AFD può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO2.
Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2 Sezione 1: Aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici
Art. 104 Diritto ai contributi 1 La Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di provve- dimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare per miglio- rare l’isolamento termico dell’involucro degli edifici. 2 L’agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi. 3 La Confederazione può accordare gli aiuti finanziari globali anche a una rappresen- tanza di più Cantoni, purché detta rappresentanza sia stata da essi validamente autorizzata.
Art. 105 Informazioni del Cantone Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario globale dalla Confederazione deve fornire all’UFAM informazioni riguardanti: a. la riduzione stimata di CO2 che può essere presumibilmente realizzata grazie ai provvedimenti per la durata dell’accordo programmatico; b. la pianificazione dell’attuazione del programma.
Art. 106 Accordo programmatico 1 In base alle informazioni di cui all’articolo 105, l’UFAM e l’UFE concludono con il Cantone un accordo programmatico volto ad accordare l’aiuto finanziario globale.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. l’obiettivo del programma; b. la prestazione del Cantone; c. il contributo globale erogato dalla Confederazione; d. il controlling; e. la comunicazione.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.
4 L’UFAM, l’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’utilizzazione degli aiuti finanziari globali in tutti gli accordi programmatici. 5 I Cantoni, d’intesa con l’UFAM e l’UFE, fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.
Art. 107 Ammontare dell’aiuto finanziario globale 1 L’ammontare dell’aiuto finanziario globale si basa sull’obiettivo del programma concordato. 2 È stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione annualmente.
Art. 108 Versamento L’aiuto finanziario globale è versato a rate.
Art. 109 Spese d’esecuzione 1 I fondi messi a disposizione per l’agevolazione dei provvedimenti per il risanamen- to energetico di edifici esistenti sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l’esecuzione dell’accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento dell’aiuto finanziario globale versatogli. Il Cantone è tenuto a documentare le spese d’esecuzione. 2 Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l’UFAM per le attività di comunicazione svolte nell’ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi all’anno.
Art. 110 Resoconto e verifica
1 Il Cantone presenta annualmente all’UFAM un resoconto sull’utilizzazione
dell’aiuto finanziario globale. Il resoconto contiene informazioni riguardanti: a. le riduzioni di emissioni realizzate complessivamente e suddivise per singolo provvedimento; b. gli importi utilizzati complessivamente e suddivisi per singolo provvedimen- to; c. le spese d’esecuzione; d. gli investimenti indotti.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
2 L’UFAM verifica a campione:
a. l’esecuzione dei singoli provvedimenti; b. l’utilizzazione dell’aiuto finanziario globale. 3 Il Cantone mette a disposizione, su richiesta, dell’UFAM i documenti necessari per la stesura del resoconto.
Art. 111 Restituzione di importi non utilizzati Due anni dopo la scadenza dell’accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione gli importi non utilizzati.
Art. 112 Adempimento parziale 1 L’UFAM sospende del tutto o in parte i pagamenti rateali per la durata dell’ac- cordo programmatico se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di resoconto di cui all’articolo 110 capoverso 1; b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l’UFAM ne esige la corretta esecu- zione. Quest’ultimo fissa al Cantone un termine adeguato. 3 Se le lacune non sono colmate, la restituzione è retta dall’articolo 28 della legge federale del 5 ottobre 199022 sui sussidi.
Art. 113 Collaborazione La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.
Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra
Art. 114 Fideiussione 1 La Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che: a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate; b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo. 2 La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 193423 sulle banche o da un altro idoneo mutuante.
22 RS 616.1
7037
Ordinanza sul CO2 RU 2012
3 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammon- tare a tre milioni di franchi al massimo.
Art. 115 Garanzia della fideiussione 1 L’UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114.
2 La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:
a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutu- atario; b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazi- one pianificati; c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto; d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all’articolo 114. 3 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la do- manda.
Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione
1 Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all’UFAM
per tutta la durata della fideiussione: a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione; b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
2 Presenta annualmente all’UFAM un rapporto su:
a. lo stato del mutuo garantito; b. la sua struttura finanziaria; c. il suo conto annuale.
Art. 117 Esecuzione Per l’esecuzione, l’UFAM può avvalersi di organizzazioni private.
Art. 118 Finanziamento 1 I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.
2 L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno affinché siano concesse fideius- sioni.
3 La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.
23 RS 952.0
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Sezione 3: Distribuzione alla popolazione
Art. 119 Quota spettante alla popolazione 1 La quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione (quota spettante alla popolazione) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante alla popola- zione per l’anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima. 2 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.
Art. 120 Distribuzione 1 La quota spettante alla popolazione è distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo.
2 Per assicuratori si intendono:
a. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199424 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199225 sull’assicurazione militare (LAM). 3 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione: a. sono soggette all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 4 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo. 5 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.
Art. 121 Versamento agli assicuratori 1 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. 2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.
24 RS 832.10 25 RS 833.1
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
Art. 122 Organizzazione 1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione: a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscos- sione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3; b. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente. 2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscos- sione.
Art. 123 Indennizzo degli assicuratori Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novem- bre 199726 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.
Sezione 4: Distribuzione all’economia
Art. 124 Quota spettante all’economia
1 La quota del prodotto della tassa spettante all’economia (quota spettante
all’economia) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante all’economia per l’anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima. 2 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.
Art. 125 Distribuzione
1 La quota spettante all’economia è distribuita dalle casse di compensazione AVS
(casse di compensazione) ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo. 2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. Su domanda, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.
26 RS 814.018
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
3 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscos- sione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione. 4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detra- endola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscos- sione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi.
Art. 126 Organizzazione
1 L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compen-
sazione.
2 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi
diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.
Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione 1 L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione. 2 L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.
Capitolo 10: Formazione, perfezionamento e informazione
Art. 128 Promozione della formazione e del perfezionamento
1 L’UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del
lavoro secondo l’articolo 1 della legge del 13 dicembre 200227 sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o al superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera. 2 Nel quadro dei crediti autorizzati, l’UFAM concede aiuti finanziari a organizzazio- ni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e superamento delle conseguenze dell’aumento della concen- trazione di gas serra nell’atmosfera.
Art. 129 Informazione L’UFAM informa il pubblico in particolare su: a. le conseguenze dei cambiamenti climatici; b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero;
27 RS 412.10
7041
Ordinanza sul CO2 RU 2012
c. le misure di superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazi- one di gas serra nell’atmosfera.
Capitolo 11: Esecuzione
Art. 130 Autorità esecutive
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–6.
2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili. È sostenuto dall’USTRA.
3 L’AFD esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.
4 L’UFAM, d’intesa con l’UFE, esegue le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera, agli aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici e alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra. 5 Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.
6 L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono
l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.
Art. 131 Inventario dei gas serra
1 L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.
2 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. Non sono considerate le emis- sioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili e le riduzioni di emissioni conseguite nell’ambito dei contratti di compensazione delle emissioni entro il 2020.
Art. 132 Indennizzo per le spese d’esecuzione L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta al 2,2 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.
Art. 133 Controlli e obbligo di informare 1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavvi- so, in particolare presso le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le imprese e le perso- ne che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2.
2 Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:
a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordi- nanza;
7042
Ordinanza sul CO2 RU 2012
b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rile- vanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 134 Trattamento dei dati 1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposi- zione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione. In particolare: a. l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari al calcolo e all’incasso della sanzione per i grandi importatori (art. 31); b. l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame:
1. delle domande di rilascio di attestati,
2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
3. dei rapporti di monitoraggio di cui agli articoli 9, 52 e 72;
c. l’AFD trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:
1. dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti, e
2. dei rapporti di monitoraggio di cui agli articoli 52 e 72;
d. l’UFAM trasmette all’AFD i dati necessari alla restituzione della tassa sul CO2. 2 Il sistema informatico comune dell’AFD e dell’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 20 novembre 199628 sull’imposizione degli oli minerali può essere utilizzato per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.
Art. 135 Adeguamento degli allegati Il DATEC adegua: a. l’allegato 2: in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO2; b. l’allegato 3: al progresso tecnico ed economico; c. l’allegato 5 numero 3: per stabilire il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta il rispettivo anno precedente; d. l’allegato 7: se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro ana- loghe; e. l’allegato 11: proporzionalmente all’aumento dell’aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1).
28 RS 641.611
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 136 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 22 giugno 200529 sul computo delle riduzioni delle emissioni
di CO2;
2. ordinanza dell’8 giugno 200730 sul CO2;
3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 200731 relativa al Registro nazionale
dello scambio di quote di emissioni;
4. ordinanza del 24 novembre 201032 sulla compensazione del CO2;
5. ordinanza del 16 dicembre 201133 sulla riduzione delle emissioni di CO2
delle automobili.
Art. 137 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 12 novembre 199734 relativa alla tassa d’incentivazione sui compo- sti organici volatili è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 6 e 7 6 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo. 7 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione.
Art. 23a Versamento agli assicuratori 1 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione. 2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condi- zioni di cui all’articolo 23 capoverso 5. 3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
29 RU 2005 3581, 2007 2915, 2009 4781, 2012 1195 30 RU 2007 2915, 2009 4783 5945, 2010 953 2167, 2011 17 1945 3331, 2012 355 31 RU 2007 4531, 2011 6205 32 RU 2011 17 33 RU 2012 355 1817 34 RS 814.018
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Art. 23b L’attuale articolo 23a diventa l’articolo 23b.
Art. 23c Indennizzo degli assicuratori L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 123 dell’ordinanza del 30 novembre 201235 sul CO2.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati 1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per: a. le imprese SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza; b. le imprese con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati su provvedimenti; c. le altre imprese e persone: in attestati per le riduzioni di emissioni conse- guite in Svizzera. 2 Le imprese con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.
Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati
1 Le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione e i gestori di centrali
possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza. 2 Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4. 3 L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. 4 Il trasferimento è concesso prioritariamente alle imprese SSQE e alle imprese con impegno di riduzione. 5I certificati di riduzione delle emissioni del periodo 2008–2012 non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordi- nanza fino al 31 marzo 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4.
35 RS 641.711
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera
1 Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato
idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto. 2 Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.
Art. 141 Calcolo delle emissioni di CO2 delle automobili Nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automo- bili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate come segue: a. nel 2013: 3,5 volte; b. nel 2014: 2,5 volte; c. nel 2015: 1,5 volte.
Art. 142 Partecipazione al SSQE
1 Le imprese SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza
esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51. 2 Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza eserci- tano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sotto- pongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’arti- colo 51. 3 Le imprese SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di parteci- pazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.
Art. 143 Impianti fissi non considerati nel SSQE Oltre agli impianti menzionati nell’articolo 43 capoverso 1, fino al 31 dicembre 2014 anche gli impianti fissi il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani secondo l’articolo 3 capoverso 1 OTR36 non sono considerati.
Art. 144 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra 1 Le imprese di cui all’articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO2 per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.
2 Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni e per sanzionare
eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.
36 RS 814.600
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Art. 145 Centrali con autorizzazione passata in giudicato 1 Alle centrali con autorizzazione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2020 si applica quanto segue: a. gli articoli 80–85 non si applicano; b. la tassa sul CO2 non è restituita. 2 Il capoverso 1 non si applica alle centrali previste nel campo d’applicazione del decreto federale del 23 marzo 200737 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
Art. 146 Restituzione della tassa sul CO2 1 L’AFD può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO2 se l’impresa:
a. negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e b. ha notificato all’UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013. 2 Se l’impresa non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, l’impresa deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 147 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
37 RU 2008 5
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO2eq
Gas serra Formula chimica Effetto in CO2eq
Biossido di carbonio CO2 1 Metano CH4 25 Protossido di azoto, gas esilarante N2O 298 Idrofluorocarburi (HFC) – HFC-23 CHF3 14 800 – HFC-32 CH2F2 675 – HFC-41 CH3F 92 – HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 1 640 – HFC-125 C2HF5 3 500 – HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2 1 100 – HFC-134a C2H2F4 (CH2FCF3) 1 430 – HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 353 – HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 4 470 – HFC-152 CH2FCH2F 53 – HFC-152a C2H4F2 (CH3CHF2 38 – HFC-161 CH3CH2F 12 – HFC-227ea C3HF7 3 220 – HFC-236cb CH2FCF2CF3 1 340 – HFC-236ea CHF2CHFCF3 1 370 – HFC-236fa C3H2F6 9 810 – HFC-245ca C3H3F5 693 – HFC-245fa CHF2CH2CF3 1 030 – HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 794 Perfluorocarburi – Perfluorometano – PFC-14 CF4 7 390 – Perfluoroetano – PFC-116 C2 F 6 12 200 – Perfluoropropano – PFC-218 C3 F 8 8 830 – Perfluorobutano – PFC-3-1-10 C4F10 8 860 – Perfluorociclobutano – PFC-318 c-C4F8 10 300 – Perfluourpentano – PFC-4-1-12 C5F12 9 160 – Perfluoroesano – PFC-5-1-14 C6F14 9 300 – Perfluorodecalina – PFC-9-1-18 C10F18 >7 500 Esafluoro di zolfo SF6 22 800 Trifluoruro di azoto NF3 17 200
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 lett. b)
Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili
1 I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries, LDC) secondo l’elenco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante il se- questro biologico o geologico di CO2; c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW; d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili o un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali; e. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati.
2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:
a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell’uomo; b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o eco- logiche negative; c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo.
3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:
a. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 199738 registrati pri- ma del 1° gennaio 2013; b. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 relativi a riduzi- oni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.
38 RS 0.814.011
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 3 (art. 5 lett. a)
Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati Per i progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante: a. l’impiego di energia nucleare; b. il sequestro biologico o geologico di CO2; è escluso il sequestro biologico di CO2 nei prodotti legnosi; c. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza; d. l’impiego di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili che non soddisfano i requisiti della legge federale del 21 giugno 199639 sull’imposi- zione degli oli minerali e delle relative disposizioni d’esecuzione; e. la conversione di veicoli a benzina o a diesel in veicoli a gas naturale; è esc- lusa la conversione di intere flotte di veicoli; f. la conversione di riscaldamenti a gasolio in riscaldamenti a gas naturale negli edifici.
39 RS 641.61
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 4 (art. 25 cpv. 2)
Calcolo delle emissioni di CO2 determinanti delle automobili in mancanza di dati di cui all’articolo 24 o 25 capoverso 1
1 Calcolo delle emissioni di CO2 determinanti
1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale40:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
1.2 Motore a benzina e cambio automatico:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
1.3 Motore a benzina e propulsione ibrida-elettrica:
CO2 = 0,116 m – 57,147
1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,108 m – 11,371
1.5 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,116 m – 6,432
CO2: massa combinata delle emissioni di CO2 in g/km m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l’articolo 7 OETV41 p: potenza massima del motore in kW
2 Arrotondamento della massa di CO2
La massa di CO2 combinato è arrotondata come segue: a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto; b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per eccesso.
40 Sono considerate dotate di cambio a comando manuale soltanto le automobili munite di cambio puramente meccanico con codice «m?» conformemente all’elenco delle abbre- viazioni dell’USTRA. 41 RS 741.41
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 5 (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo
1 Calcolo dell’obiettivo per i piccoli importatori e
i costruttori L’obiettivo per i piccoli importatori e i costruttori è calcolato singolarmente per ogni automobile secondo la formula seguente: Emissioni specifiche ammesse: 130 + a · (m – Mt-2) g CO2/km.
2 Calcolo dell’obiettivo per i grandi importatori
L’obiettivo per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni grande im- portatore secondo la formula seguente: Emissioni specifiche ammesse: 130 + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km
a: 0,0457 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l’articolo 7 OETV42 Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore i immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento Mt-2:peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento
3 Peso a vuoto medio
Il peso a vuoto medio era nel:
2010 1453 kg
2011 1465 kg
2012 … kg
42 RS 741.41
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 6 (art. 40 cpv. 1)
Categorie di imprese obbligate a partecipare al SSQE
Un’impresa che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE: 1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una po- tenza termica nominale totale superiore a 20 MW;
2. raffinazione di oli minerali;
3. produzione di coke;
4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali
metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ghisa o acciaio mediante fusione primaria o secondaria,
compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe,
mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
7. produzione di alluminio primario;
8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una
potenza termica totale superiore a 20 MW;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbrica-
zione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produ- zione installata superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno; 11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione installata superiore a 50 t al giorno; 12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusio- ne superiore a 20 t al giorno; 13. fabbricazione di prodotti ceramici, come tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, mediante cottura con una capacità di produzio- ne installata superiore a 75 t al giorno; 14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso
e altri prodotti a base di gesso mediante unità di combustione con una poten- za termica totale superiore a 20 MW; 16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione installata
superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche
quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniaca;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, refor-
ming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di pro- duzione installata superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o ossida-
zione parziale con una capacità di produzione installata superiore a 25 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio (NaH-
CO3).
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 7 (art. 42 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 lett. a)
Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione
1. Coltivazione di piante in serra;
2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive;
3. industria alimentare e foraggera;
4. produzione di bevande;
5. industria del tabacco;
6. industria tessile e lavanderie;
7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e
truciolato nonché pellet;
8. fabbricazione di carta, cartone e prodotti di carta;
9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici;
11. fabbricazione di materie plastiche;
12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica nonché lavorazione di
pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre);
13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento
termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro;
14. fabbricazione di radiatori, di pezzi fucinati e pezzi profilati, di prodotti
fabbricati con fili metallici, di catene e molle;
15. fabbricazione di generatori, trasformatori, apparecchi domestici elettrici e
fili e cavi elettrici;
16. fabbricazione di orologi;
17. fabbricazione di macchine per attività di cui ai numeri 1–16, nonché pompe,
compressori, automobili e motori; 18. gestione di piscine, piste di ghiaccio artificiale, alberghi utilizzati a scopi tu- ristici e navi con trazione a vapore;
19. gestione del magazzino in centrali di distribuzione;
20. produzione di calore e freddo (eventualmente combinata con la produzione
di energia elettrica) immessa in reti regionali di teleriscaldamento e tele- raffreddamento o fornita a imprese che esercitano attività di cui ai numeri 1–19.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 8 (art. 45 cpv. 1)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili
1. La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme delle imprese SSQE è calcolata come segue: Capi = [ ∑ Øes + ∑ Øemissioni ] * [1 - (i-2010) * 0,0174] Capi limite massimo delle emissioni per l’anno i ∑ Øes: somma delle emissioni di CO2 assegnate in media annualmente degli impianti fissi che sono stati già considerati nel SSQE negli anni 2008–2012 e che continueranno a esserlo dal 2013 ∑ Øemissioni: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 quanto agli impianti fissi e alle emissioni di gas serra che saranno considerati nel SSQE dal 2013 2. La quantità di cui al numero 1 verrà ricalcolata nel 2015 includendo gli impianti di cui all’articolo 143.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 9 (art. 46 cpv. 1)
Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito
1 Parametri di riferimento
1.1 La quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:
Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke 0,286 Minerale sinterizzato 0,171 Ghisa allo stato fuso 1,328 Anodo precotto 0,324 Alluminio 1,514 Clinker di cemento grigio 0,766 Clinker di cemento bianco 0,987 Calce 0,954 Calce dolomitica 1,072 Calce dolomitica sinterizzata 1,449 Vetro float 0,453 Bottiglie e flaconi di vetro incolore 0,382 Bottiglie e flaconi di vetro colorato 0,306 Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo 0,406 Mattoni faccia a vista 0,139 Mattoni per pavimentazione 0,192 Coperture in laterizio 0,144 Polvere atomizzata 0,076 Gesso 0,048 Gesso secondario essiccato 0,017 Pasta kraft a fibre corte 0,12 Pasta kraft a fibre lunghe 0,06 Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica 0,02 Pasta di carta recuperata 0,039 Carta da giornale 0,298 Carta fine non patinata 0,318 Carta fine patinata 0,318 Carta tissue 0,334 Testliner e fluting 0,248 Cartone non patinato 0,237 Cartone patinato 0,273 Acido nitrico 0,302 Acido adipico 2,79 Cloruro di vinile monomero (VCM) 0,204 Fenolo/acetone 0,266 S-PVC 0,085 E-PVC 0,238 Soda 0,843 Prodotti di raffineria 0,0295 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco 0,283 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco 0,352 Getto di ghisa 0,325
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Lana minerale 0,682 Pannelli in cartongesso 0,131 Nerofumo (carbon black) 1,954 Ammoniaca 1,619 Cracking con vapore 0,702 Idrocarburi aromatici 0,0295 Stirene 0,527 Idrogeno 8,85 Gas di sintesi 0,242 Ossido di etilene/glicoli etilenici 0,512
1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la
quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è cal- colata in base al seguente parametro di riferimento relativo al calore: 62,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base al seguente para- metro di riferimento relativo ai combustibili: 56,1 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati
1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai nume-
ri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando la mediana delle emissioni annue di pro- cesso negli anni 2005–2008 o 2009–2010 per 0,97. 1.5 Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
2 Fattori di adeguamento
Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione 2010/2/UE43, le quantità calcolate secondo il numero 1 sono moltiplicate per i se- guenti fattori di adeguamento:
2.1 per il 2013: 0,8
2.2 per il 2014: 0,7286
2.3 per il 2015: 0,6571
2.4 per il 2016: 0,5857
2.5 per il 2017: 0,5143
2.6 per il 2018: 0,4429
2.7 per il 2019: 0,3714
2.8 per il 2020: 0,3
43 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dic. 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di car- bonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione 2012/498/UE, GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 10 (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 3)
Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate Voce della tariffa Designazione della Fattore di emissione Fattore di emissione Fattore di emissione doganale44 merce t CO2 per 1000 kg t CO2 per TJ t CO2 per m3
2710. 1211 Benzina e sue 3,14 73,90 2,34
frazioni, senza la a un potere calorifico a una densità* benzina avio (PCI) di 42,5 MJ/kg di 744 kg/m3
ex 2710. 1211 Benzina avio 3,17 72,50 2, 27 a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 43,7 MJ/kg di 715 kg/m3
2710. 1911 Petrolio, incl. 3,15 73,20 2,52
cherosene a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 43,0 MJ/kg di 800 kg/m3
2710. 1912 Olio diesel 3,15 73,60 2,63
a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 42,8 MJ/kg di 835 kg/m3
2711. 1110 Gas naturale 2,56 55,0 1,15
liquefatto a un potere calorifico a una densità** (PCI) di 46,5 MJ/kg di 451 kg/m3
2711. 2110 Gas naturale allo 2,56 55,0 0,002
stato gassoso a un potere calorifico a una densità*** (PCI) di 46,5 MJ/kg di 0,793 kg/m3 ex 2711 GPL (butano, 3,01 65,50 1,63 propano) a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 46,0 MJ/kg di 540 kg/m3
* a 15 °C ** a –161.5 °C *** a 0 °C, 1 bar
44 RS 632.10, all.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Allegato 11 (art. 94 cpv. 2)
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili:
36 franchi per tonnellata di CO2
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale45 tassa in fr.
ogni 1000 kg
2701. Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili
ottenuti da carboni fossili: – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:
1100 – – antracite 85.00
1200 – – carbone fossile bituminoso 85.00
1900 – – altri carboni fossili 85.00
2000 – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni 85.00
fossili
2702. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
1000 – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 81.50
2000 – ligniti agglomerate 81.50
2704. 0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, 102.10
anche agglomerati; carbone di storta ogni 1000 l a 15 °C
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli
greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati ad altri usi:
1291 – – – – benzina e sue frazioni 84.20
1292 – – – – white spirit 84.20
1299 – – – – altri 84.20
– – altri: – – – destinati ad altri usi:
1991 – – – – petrolio 90.70
1992 – – – – oli per il riscaldamento:
– – – – – extraleggeri 95.50 – – – – – medi e pesanti 114.20
1999 – – – – altri distillati e prodotti:
ogni 1000 l a 15 °C – – – – gasolio 95.50
45 RS 632.10, all.
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Ordinanza sul CO2 RU 2012
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale45 tassa in fr.
ogni 1000 kg – – – – altri 114.20 ogni 1000 l a 15 °C – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:
2090 – – destinati ad altri usi (soltanto quota fossile) 94.10
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – gas naturale:
1190 – – – altri 41.50
– – propano:
1290 – – – altri 54.60
– – butani:
1390 – – – altri 63,10
– – etilene, propilene, butilene e butadiene:
1490 – – – altri 70.30
– – altri:
1990 – – – altri 70.30
ogni 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:
2190 – – – altri 92.10
– – altri:
2990 – – – altri 104.20
2713. Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli
di petrolio o di minerali bituminosi: – coke di petrolio:
1100 – – non calcinato 104.60
1200 – – calcinato 104.60
ogni 1000 l a 15 °C
3826. Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di
minerali bituminosi o contenenti in peso meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
0090 – destinati ad altri usi (soltanto quota fossile) 94.10
… Combustibili derivanti da altre materie prime fossili 84.20
7062
Ordinanza sul CO2 RU 2012
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
7063
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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