AS 2012 7137
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
N. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 e 1.2.2 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presenta- ta un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di perizia allestiti dai servizi d’esame competenti di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’appro- vazione del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall’USTRA a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV. 1.2.1.2 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconosci- mento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applica- bile. 1.2.1.3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV4.
1.2.2 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze
tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV5.
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Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi RU 2012
N. 2.5
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro
Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.5.1 Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51
Dispositivo di ECE-R 59 scappamento
2.5.2 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83
benzina/Diesel ECE-R 103 2.5.2a Emissioni/ 715/2007/CE x x x x x x ECE-R 24 accesso alle ECE-R 83 informazioni ECE-R 101 ECE-R 103
2.5.3 Emissioni 2005/55/CE x x x x x x ECE-R 49
Diesel 2.5.3a Emissioni 595/2009/CE x x x x x x ECE-R 49 Diesel/ accesso alle informazioni
2.5.4 Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R 24
2.5.5 Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101
carburante
2.5.6 Potenza del 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R 85
motore
2.5.7 Veicoli a 79/2009/CE x x x x x x
motore alimen- tati a idrogeno
N. 2.10.3
2.10 Freni
Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.10.3 Dispositivo 347/2012/UE x* x* x* x*
avanzato di frenata d’emergenza
* eccezioni vedi atto emanato dall'UE
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N. 2.11.15
2.11 Carrozzeria
Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.11.15 Accesso e 130/2012/UE x x x x x x
manovrabilità
N. 2.14.14
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.14.14 Sistemi di 351/2012/UE x* x* x* x*
avviso di deviazione dalla corsia di marcia
* eccezioni vedi atto emanato dall'UE
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova
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