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AS 2012 7137

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 e 1.2.2 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presenta- ta un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di perizia allestiti dai servizi d’esame competenti di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’appro- vazione del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall’USTRA a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV. 1.2.1.2 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconosci- mento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applica- bile. 1.2.1.3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV4.

1.2.2 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze

tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV5.

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Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi RU 2012

N. 2.5

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.5.1 Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51

Dispositivo di ECE-R 59 scappamento

2.5.2 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83

benzina/Diesel ECE-R 103 2.5.2a Emissioni/ 715/2007/CE x x x x x x ECE-R 24 accesso alle ECE-R 83 informazioni ECE-R 101 ECE-R 103

2.5.3 Emissioni 2005/55/CE x x x x x x ECE-R 49

Diesel 2.5.3a Emissioni 595/2009/CE x x x x x x ECE-R 49 Diesel/ accesso alle informazioni

2.5.4 Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R 24

2.5.5 Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101

carburante

2.5.6 Potenza del 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R 85

motore

2.5.7 Veicoli a 79/2009/CE x x x x x x

motore alimen- tati a idrogeno

N. 2.10.3

2.10 Freni

Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.10.3 Dispositivo 347/2012/UE x* x* x* x*

avanzato di frenata d’emergenza

* eccezioni vedi atto emanato dall'UE

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N. 2.11.15

2.11 Carrozzeria

Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.11.15 Accesso e 130/2012/UE x x x x x x

manovrabilità

N. 2.14.14

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.14.14 Sistemi di 351/2012/UE x* x* x* x*

avviso di deviazione dalla corsia di marcia

* eccezioni vedi atto emanato dall'UE

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

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