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AS 2012 7153

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 aprile 20101 sul registro degli incidenti stradali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. e

2 Il registro di valutazione serve:

e. ad analizzare le conseguenze e i costi degli incidenti, con particolare riguardo al tipo e alla gravità delle lesioni subite dalle persone coinvolte.

Art. 17 cpv. 4 4 Per un’analisi più approfondita delle conseguenze e dei costi degli incidenti, i dati del registro possono essere collegati: a. con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST); b. con i dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 18 cpv. 5 e 6

5 Al collegamento con i dati dell’UST si applica l’articolo 14a della legge del

9 ottobre 1992 sulla statistica federale. 6 L’accesso ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni e il loro utilizzo sono disciplinati dall’ordinanza del DFI del 15 agosto

19942 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.