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AS 2012 7157

Ordinanza sulla radioprotezione

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)

Modifica del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 64 Controllo e taratura degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti 1 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia emanate d’intesa con il DFI e il DATEC. 2 Il titolare della licenza deve controllare il funzionamento degli strumenti di misu- razione delle radiazioni ionizzanti ad intervalli convenienti, mediante appropriate sorgenti di controllo. 3 L’autorità di sorveglianza può obbligare il titolare della licenza a partecipare a misurazioni di interconfronto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova