AS 2012 7157
Ordinanza sulla radioprotezione
Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Art. 64 Controllo e taratura degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti 1 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia emanate d’intesa con il DFI e il DATEC. 2 Il titolare della licenza deve controllare il funzionamento degli strumenti di misu- razione delle radiazioni ionizzanti ad intervalli convenienti, mediante appropriate sorgenti di controllo. 3 L’autorità di sorveglianza può obbligare il titolare della licenza a partecipare a misurazioni di interconfronto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova