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AS 2012 7167

Ordinanza 13 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Ordinanza 13 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM 1 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2010 o preceden- temente sono aumentate del 2,2 per cento. 2 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2011 sono aumen- tate dell’1,4 per cento.

Art. 2 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.

Art. 3 Livello dell’indice 1 Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate giusta l’arti- colo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2338 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100). 2 Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM e assegnate prima del 2010, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100). 3 Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza AM del 17 novembre 20103 concernente l’adeguamento è abrogata.

RS 833.12 3 RU 2010 5527

2012-2813 7167

Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2012

Art. 5 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capo-

verso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 149 423 franchi.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 833.11

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