AS 2012 7183
Ordinanza del DFGP sull'adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull’adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
del 7 dicembre 2012
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di
misurazione della lunghezza
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.
2. Ordinanza del DFGP del 24 settembre 20103 concernente gli
strumenti di misurazione del livello sonoro
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
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3. Ordinanza del 5 ottobre 20105 sulla determinazione del
tenore alcolico
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20066 sugli strumenti
di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Art. 4, rubrica e cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Allegato 4 n. 1.1 lett. b e c n. 2
1.1 Simbolo
Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti: b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l’altezza del rettangolo corrisponde all’altezza della marcatura di con- formità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni:
2. il numero del certificato di esame del tipo,
4. Ordinanza del DFGP del 22 aprile 20117 sugli strumenti di
misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20068 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
5 RS 941.210.2 6 RS 941.210 7 RS 941.210.3 8 RS 941.210
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Allegato 1 n. 1.2
1.2 Indice di fuliggine
– L’indice di fuliggine è determinato conformemente all’allegato A della norma SN EN 267:2009 (D)9. Compreso tra 0 e 9, è determinato mediante una scala comparativa ed è indicato in cifre intere.
5. Ordinanza del DFGP del 28 maggio 201110 sugli strumenti di
misurazione dell’alcol nell’aria espirata
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200611 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Allegato 2 n. 1.1 lett. b e c n. 2 e 4
1.1 Simbolo
Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere muniti: b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l’altezza del rettangolo corrisponde all’altezza della marcatura di con- formità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni:
2. Abrogato
4. Abrogato
6. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200612 sulle misure di volume
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200613 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
9 SN EN 267:2010, Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata. Il testo della norma è disponibile (in tedesco e francese) presso l’Associazione svizzera di norma- lizzazione (SNV), 8400 Winterthur; www.snv.ch. È inoltre consultabile gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna-Wabern. 10 RS 941.210.4 11 RS 941.210 12 RS 941.211 13 RS 941.210
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7. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200614 sugli impianti di
misurazione di liquidi diversi dall’acqua
Titolo Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200615 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza i termini «apparecchio» e «apparecchi» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con i termini «strumento» e «strumenti».
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli impianti di misurazione e degli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua; b. le procedure per l’immissione di tali impianti e di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali impianti e di tali strumenti.
8. Ordinanza del DFGP del 16 aprile 200416 sugli strumenti per pesare
a funzionamento non automatico
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200617 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
14 RS 941.212 15 RS 941.210 16 RS 941.213 17 RS 941.210
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Art. 17, rubrica e cpv. 1 e 2 Sorveglianza del mercato
1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla
sorveglianza del mercato.
2 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, i competenti organi d’esecuzione
controllano se gli strumenti per pesare che sono stati immessi sul mercato o che sono stati messi in servizio adempiono le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 20 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4 1 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento per pesare a funzionamento non automatico non adempie le prescrizioni legali, il METAS comunica il risultato alla persona responsabile dell’immissione sul mercato e le dà l’opportunità di prendere posizione. A tale scopo il METAS ordina i provve- dimenti appropriati e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare l’ulteriore immissione sul mercato, ordinare il ritiro, la confisca o il sequestro oppure pubblicare i provvedimenti che ha preso.
2 Il METAS informa:
4 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale si constata che uno strumento per pesare non è conforme alle prescrizioni, le infrazioni sono punite secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 della legge federale del 17 giugno 201118 sulla metrologia, agli articoli 23–30 della legge federale del 6 ottobre 199519 sugli ostacoli tecnici al commercio e all’articolo 248 del Codice penale20.
Art. 21 Tasse per il controllo Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale constata un’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l’autorità di controllo riscuote una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all’ordi- nanza del 23 novembre 200521 sulle tasse di verificazione.
18 RS 941.20 19 RS 946.51 20 RS 311.0 21 RS 941.298.1
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9. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200622 sugli strumenti per pesare
a funzionamento automatico
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200623 sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.
10. Ordinanza del 9 marzo 201024 sull’audiometria
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200625 sugli strumenti
di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
11. Ordinanza del DFGP del 15 agosto 198626 sui pesi
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200627 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Art. 1 cpv. 2 Abrogato
Art. 3 cpv. 3 Abrogato
22 RS 941.214 23 RS 941.210 24 RS 941.216 25 RS 941.210 26 RS 941.221.2 27 RS 941.210
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Art. 13 Competenze Sono competenti per l’esecuzione della verificazione: a. dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3 e M3: un ufficio cantonale di verificazione; b. dei pesi delle classi di precisione F1, F2 e M1: un ufficio cantonali di verifi- cazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale uf- ficio, il METAS; c. dei pesi delle classi di precisione E1 e E2: il METAS o un laboratorio di veri- ficazione.
Art. 13a Verificazione successiva La verificazione successiva è effettuata: a. per pesi delle classi di precisione F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 e M3: ogni quattro anni; b. per pesi delle classi di precisione E1 e E2: ogni sei anni.
Art. 15 Abrogato
12. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200628 sui misuratori
di energia termica
Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200629 sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza i termini «misuratore» e «misuratori» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con i termini «strumento di misurazione» e «strumenti di misurazione».
28 RS 941.231 29 RS 941.210
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13. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200630 sugli strumenti di
misurazione delle quantità di gas
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco.
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200631 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.
14. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200632 sugli strumenti di
misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200633 sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Allegato 3 cifra 2.4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Allegato 5 n. 1 lett. b e c n. 2
1 Simbolo
Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle devono essere muniti: b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l’altezza del rettangolo corrisponde all’altezza della marcatura di con- formità; l’altezza del rettangolo corrisponde all’altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni:
2. il numero del certificato di esame del tipo,
30 RS 941.241 31 RS 941.210 32 RS 941.242 33 RS 941.210
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15. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 200634 sugli strumenti di
misurazione dell’energia e della potenza elettriche
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco.
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200635 sugli strumenti
di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.
16. Ordinanza del 28 novembre 200836 sugli strumenti di misurazione
della velocità
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200637 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
34 RS 941.251 35 RS 941.210 36 RS 941.261 37 RS 941.210
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