AS 2012 7245
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (Oem-METAS)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 luglio 20061 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia (Oem-METAS)
Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia,
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «METAS».
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).
II L’ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità è modificata come segue:
2012-2620 7245
Emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia RU 2012
Art. 37 Emolumenti La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti di verificazione e dall’ordi- nanza del 5 luglio 20065 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 941.298.1 5 RS 941.298.2
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