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AS 2012 7245

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (Oem-METAS)

Modifica del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 luglio 20061 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia (Oem-METAS)

Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia,

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «METAS».

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).

II L’ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità è modificata come segue:

2012-2620 7245

Emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia RU 2012

Art. 37 Emolumenti La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti di verificazione e dall’ordi- nanza del 5 luglio 20065 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 941.298.1 5 RS 941.298.2

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