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AS 2012 7249

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica senza conferma elettronica di ammissione

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica senza conferma elettronica di ammissione

del 6 dicembre 2012

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo14a dell’ordinanza del 23 settembre 20111 sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE), ordina:

Art. 1 Prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici 1 Fino all’allestimento del registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori, la prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici può essere fornita senza conferma di ammis- sione secondo l’articolo 3 capoverso 2 OAPuE tramite riproduzioni riconoscibili sul documento elettronico della firma autografa del pubblico ufficiale rogatore nonché del suo sigillo o del suo timbro. 2 Nel verbale bisogna indicare che il documento elettronico è valido senza conferma elettronica di ammissione in virtù dell’articolo 14a OAPuE.

Art. 2 Obbligo d’esame degli uffici dei registri 1 L’ufficio del registro di commercio o l’ufficio del registro fondiario cui è inoltrato il documento elettronico secondo l’articolo 1, esamina visivamente se: a. nel documento elettronico sono riprodotti in modo riconoscibile la firma autografa del pubblico ufficiale rogatore e il suo sigillo o timbro; b. il nome del pubblico ufficiale rogatore contenuto nel documento elettronico coincide con il nome nella firma elettronica (campo «subject» o «Common Name CN»). 2 Se l’ufficio del registro ha dubbi circa l’abilitazione del pubblico ufficiale rogatore a redigere atti pubblici, ne verifica esso stesso l’abilitazione oppure richiede al pubblico ufficiale rogatore di provarla in base a un registro cantonale vincolante o a una conferma da parte dell’autorità d’ammissione.

RS 943.033.3 1 RS 943.033

2012-3015 7249

Atti pubblicati in forma elettronica senza conferma elettronica di ammissione. RU 2012

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

6 dicembre 2012 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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