AS 2012 7267
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 30a Formazione professionale di base (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi) 1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se: a. il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione tran- sitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo; b. vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l’articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr; d. il richiedente è ben integrato; e. si conforma all’ordinamento giuridico; e f. rivela la sua identità. 2 Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 31. 3 I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un per- messo di dimora se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 31.
1 RS 142.201
2011-2731 7267
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2012
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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