AS 2012 7269
Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati
Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 20101 sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Se l’importo del denaro contante sequestrato supera i 5000 franchi oppure se il sequestro dura più di tre mesi, chi dirige il procedimento deve depositare il denaro contante sequestrato nelle proprie casse dello Stato oppure, nei procedimenti con- dotti da autorità della Confederazione, presso l’Amministrazione federale delle finanze, oppure collocarlo, a nome dell’autorità penale, su conti risparmio o conti correnti presso una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19342 sulle ban- che. 2 Al denaro contante depositato nelle casse dello Stato o presso l’Amministrazione federale delle finanze è applicato un tasso d’interesse conforme al mercato. Il tasso d’interesse è determinato: a. dalla competente autorità cantonale, per il denaro contante depositato in una cassa dello Stato; b. dall’Amministrazione federale delle finanze, per il denaro contante deposi- tato presso di essa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova