AS 2012 787
Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento
Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento
Modifica del 14 febbraio 2012
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 concernente il traffico di perfezionamento è modificata come segue:
Art. 3 Campo d’applicazione 1 Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all’articolo 170 OD si limita a: a. oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane (LTD); b. oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell’allegato 1 LTD; c. saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio; d. altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccet- tuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformati dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD; e. frumento (grano) duro; f. burro; g. uova di volatili, in guscio, fresche, come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, a condizione che siano trasformate in prodotti di uova ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 ed esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 LTD. 2 Le merci di cui al capoverso 1 lettera a e quelle di cui al capoverso 1 lettera b possono essere scambiate tra loro.
Art. 4 cpv. 2 e 4 2 La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) una domanda scritta entro 13 mesi dalla prima esportazione delle merci.
2012-0256 787
Traffico di perfezionamento RU 2012
4 Per la restituzione l’AFD può chiedere la presentazione di decisioni d’imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.
Art. 5 cpv. 5 5 Le aliquote di restituzione per i seguenti prodotti di uova si basano sull’aliquota di dazio per le uova di trasformazione destinate all’industria alimentare. Per i seguenti prodotti esse ammontano a: a. tuorli, essiccati, delle voci della tariffa doganale 0408.1110/1190: fran- chi 215.15 per 100 chilogrammi massa netta; b. tuorli, freschi, congelati o pastorizzati, delle voci della tariffa doganale 0408.1910/1990: franchi 82.95 per 100 chilogrammi massa netta; c. uova intere, essiccate, delle voci della tariffa doganale 0408.9110/9190: franchi 156.73 per 100 chilogrammi massa netta; d. uova intere, fresche, congelate o pastorizzate, delle voci della tariffa doga- nale 0408.9910/9990: franchi 43.23 per 100 chilogrammi massa netta.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
14 febbraio 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
788