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AS 2012 789

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

Modifica del 14 febbraio 2012

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del DFF del 9 gennaio 20121 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

14 febbraio 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

1 RS 632.111.723.1

2012-0257 789

Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2012

Allegato (art. 1)

Lett. B B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a: Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi

1101. 0043 42.50a 49.25b
0048 42.50a 49.25b
1102. 9044 42.50a 49.25b
1103. 1199 42.50a 49.25b

ex 1919 42.50a 49.25b ex 1104. 1919 42.50a 49.25b

2913 42.50a 49.25b

ex 2918 42.50a 49.25b ex 3089 28.80c 28.80c a L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 del 22 lug. 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). b L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – Mercato mondiale per farina di grano tenero. c L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde al dazio per germi di frumento per la sgrossatura parziale per l’alimentazione umana.

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