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AS 2012 799

Ordinanza dell'UFAS concernente il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro»

Ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro»

del 9 febbraio 2012

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:

Art. 1 Scopo del progetto pilota Il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro» (qui di seguito denomi- nato «sportello unico») si prefigge di analizzare e valutare l’effetto dell’istituzione di un centro di competenza comune dell’assicurazione disoccupazione, dell’assicura- zione invalidità e dell’aiuto sociale incaricato di provvedere all’integrazione profes- sionale delle persone assicurate.

Art. 2 Partecipazione al progetto pilota Possono partecipare al progetto pilota gli assicurati che: a. sono domiciliati nei Comuni di Beinwil am See, Burg (AG), Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach (AG), Schlossrued, Unterkulm e Zetzwil; b. dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sono oggetto di una comu- nicazione o di una richiesta per l’ottenimento delle prestazioni AI previste agli articoli 3a–3c, 7d e 14a–18c della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI); e c. vi consentono per scritto.

Art. 3 Compiti dello sportello unico 1 Lo sportello unico assume i compiti degli uffici AI previsti agli articoli 57 capo- verso 1 lettere a–e LAI3 e 41 capoverso 1 lettere a, b ed e–g OAI nell’ambito del rilevamento tempestivo e dell’integrazione. 2 Lo sportello unico non è autorizzato a emanare decisioni negli ambiti di competen- za attribuitigli.

RS 831.201.72

2011-2050 799

Progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro» RU 2012

Art. 4 Trasmissione degli incarti Se si ritiene incompetente, lo sportello unico trasmette senza ritardo l’incarto all’ufficio AI competente.

Art. 5 Archiviazione degli incarti L’archiviazione degli incarti attinenti all’AI spetta all’ufficio AI competente.

Art. 6 Vigilanza Lo sportello unico è soggetto, per quanto attiene all’assicurazione invalidità, alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 7 Durata del progetto pilota Il progetto pilota dura dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

9 febbraio 2012 Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Yves Rossier

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