AS 2012 825
Protocollo che modifica la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Pro-tocollo di revisione del 12 marzo 2002
Traduzione1
Protocollo che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 12 marzo 2002
Concluso il 27 ottobre 2010 Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 20112 Ratificato con strumenti scambiati il 21 dicembre 2011 Entrato in vigore il 21 dicembre 2011
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, desiderose di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata l’11 agosto 19713 a Bonn tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (in seguito «la Convenzione») nella versione del Protocollo di revisione del 12 marzo 20024 e il Protocollo annesso alla Convenzione nella versione del Proto- collo del 21 dicembre 19925 (in seguito «il Protocollo alla Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il paragrafo 3 dell’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione ha il seguente tenore: «(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi possono essere esentati da imposta nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, se il benefi- ciario dei dividendi è una società residente nell’altro Stato contraente che, per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi, detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobi- lien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d’inve- stimento tedesco o da una società anonima d’investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l’imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi.»
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 825).
2 RS 672.913.6; RU 2012 823 3 RS 0.672.913.62 4 RU 2003 2530 5 RU 1994 69
2010-2853 825
Prot. che modifica la Conv. con la Germania per evitare la doppia imposizione RU 2012
Art. 2 1. Dopo il paragrafo 2 dell’articolo 25 (Non discriminazione) della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 3: «(3) Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spe- se pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un resi- dente del primo Stato.»
2. I paragrafi 3 e 4 diventano i paragrafi 4 e 5.
Art. 3 Dopo il paragrafo 4 dell’articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione sono inseriti i nuovi paragrafi 5, 6, e 7: «(5) Qualora nel quadro di una procedura amichevole ai sensi del presente articolo le autorità competenti non siano riuscite a trovare un accordo globale su un caso, tale caso è regolato in una procedura arbitrale eseguita secondo le esigenze del paragra- fo 6 nonché le prescrizioni o procedure convenute dagli Stati contraenti, se: a) in almeno uno Stato contraente è stata presentata una dichiarazione d’impo- sta concernente gli anni fiscali per il caso controverso o è stata operata una deduzione fiscale; b) le autorità competenti non convengono, prima della data in cui sarebbe altrimenti iniziata la procedura arbitrale, che il caso non sia idoneo a una procedura arbitrale; e c) tutte le persone interessate hanno approvato le disposizioni del paragrafo 6 lettera d). (6) Ai fini del paragrafo 5 e del presente paragrafo si applicano le seguenti disposi- zioni e definizioni: a) l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto all’autorità competente il caso ai fini della valutazione secondo il presente articolo come pure, se del caso, qualsiasi altra persona il cui obbligo fiscale in uno dei due Stati contraenti è direttamente toccato dall’accordo amiche- vole che risulta da tale valutazione; b) per «inizio» di un caso s’intende la data in cui entrambe le autorità compe- tenti hanno ricevuto le prime informazioni necessarie alla valutazione mate- riale di una procedura amichevole;
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c) la procedura arbitrale di un caso comincia: aa) tre anni dopo l’inizio del caso, nella misura in cui le autorità com- petenti non si siano accordate prima su un’altra data, oppure bb) non appena entrambe le autorità competenti hanno ottenuto il con- senso richiesto alla lettera d); a seconda di quale di questi due momenti subentra da ultimo; d) le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire prima dell’inizio della procedura arbitrale a non rivelare a terzi informazioni ottenute da uno degli Stati contraenti nel corso della procedura arbitrale o dall’istanza arbitrale ad eccezione del lodo arbitrale; e) la decisione vale quale accordo amichevole ai sensi del presente articolo ed è vincolante per i due Stati contraenti per quanto concerne il caso in questione, a meno che una persona interessata non riconosca il lodo dell’istanza arbi- trale; f) ai fini della procedura arbitrale conformemente al paragrafo 5 e al presente paragrafo, i membri dell’istanza arbitrale e i suoi collaboratori sono conside- rati «persone o autorità» coinvolte le cui informazioni devono essere rese accessibili secondo l’articolo 27 della Convenzione. (7) Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le altre modalità di applicazione ed esecuzione della procedura arbitrale per mezzo di un accordo ami- chevole.»
Art. 4 L’articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione ha il tenore seguente: «Art. 27 Scambio di informazioni (1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’ap- plicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Canto- ni, Distretti, Circoli, Comuni o Consorzi di Comuni, nella misura in cui l’impo- sizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2. (2) Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribuna- li e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudi- ziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per
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tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego (3) I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’af- fari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public). (4) Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale. (5) In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»
Art. 5 Il Protocollo della Convenzione è modificato come segue:
1. Al numero 1 ad articolo 10 paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
«c) La condizione riguardante la durata minima della partecipazione ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 primo periodo è adempiuta anche allorquando il periodo di partecipazione minimo è raggiunto solo dopo il pagamento dei dividendi. In tal caso la lettera a) non è applicabile.»
2. Dopo il numero 1 è inserito il nuovo numero 1bis:
«1bis. Ad articolo 15 paragrafo 3 Per i periodi di tassazione che iniziano il giorno dell’entrata in vigore del Protocollo del 27 ottobre 2010 o dopo tale data, fino all’anno di tassazione 2016 compreso, la Germania rinuncia a far valere il suo diritto in virtù dell’articolo 15 paragrafo 3 primo periodo della Convenzione in relazione ai membri del personale di bordo impiegato su aeromobili in traffico internazionale residente in Svizzera e i cui rap-
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porti di lavoro sussistevano già prima del 1° gennaio 2007 e continuano da allora senza interruzione. Al riguardo si applica l’articolo 15 paragrafo 3 secondo periodo della Convenzione. Tale regolamentazione non si applica ai redditi o alle parti di reddito che, in caso di una sua applicazione, beneficerebbero di una doppia non imposizione.»
3. Il numero 3 lettera a) ad articolo 27 ha il tenore seguente:
«a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.»
4. La lettera b) del numero 3 ad articolo 27 diventa la lettera g).
5. Nel numero 3 ad articolo 27 sono inserite dopo la lettera a) le nuove lettere b) fino a f): «b) Resta inteso che in occasione di una richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 27 della Convenzione l’autorità competente di uno Stato contraente trasmette le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato richiesto: aa) i dati necessari all’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta (segnatamente il nome e, per quanto noti, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di conto o informazioni simili che per- mettono un’identificazione); bb) il periodo oggetto della domanda; cc) la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni dallo Stato richiesto; dd) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; e ee) il nome e, per quanto noto, l’indirizzo del presunto detentore delle in- formazioni richieste. c) Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibi- le, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i suoi sottoparagrafi non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. d) Su espressa richiesta dell’autorità competente di uno Stato contraente l’au- torità competente dell’altro Stato contraente rilascia le informazioni richieste secondo l’articolo 27 della Convenzione sotto forma di copia autenticata di documenti originali non modificati (compresi libri contabili, documenti, rapporti, registrazioni, chiusure di conti e atti).
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e) Sebbene l’articolo 27 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici. Gli Stati contraenti si attendono uno dall’altro la fornitura reciproca delle informazioni necessa- rie all’esecuzione della presente Convenzione. f) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni secondo l’arti- colo 27 allo Stato richiedente, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente (come ad esem- pio il diritto di essere avvisato o il diritto di ricorso). Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura rego- lare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Art. 6 1. Il presente Protocollo è subordinato a ratifica; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berlino non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica- zione e sarà applicabile in entrambi gli Stati contraenti: a) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione, ai dividendi conseguiti il 1° gennaio dell’an- no civile successivo al giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; b) per quanto concerne l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, agli anni fiscali o ai periodi di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; c) per quanto concerne l’articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione: aa) alle procedure amichevoli già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e bb) alle procedure amichevoli avviate dopo tale data. Si considera come inizio del termine di tre anni per i casi di cui al sottopara- grafo aa) la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo; d) per quanto concerne le richieste secondo gli articoli 4 e 5 numeri 3 e 5 del presente Protocollo presentate il giorno dell’entrata in vigore, o dopo tale data: aa) alle informazioni ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 5 della Conven- zione che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo alla firma del presente Protocollo, e bb) in tutti gli altri casi alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali o periodi di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo alla firma del presente Protocollo, o dopo tale data.
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Fatto a Berna, il 27 ottobre 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Hans-Rudolf Merz Wolfgang Schäuble
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