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AS 2012 925

Ordinanza del DATEC concernente la modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza del DATEC concernente la modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

del 27 febbraio 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 13 capoverso 3 lettera b, terzo periodo, dell’ordinanza del 14 marzo

20081 sull’approvvigionamento elettrico,

ordina:

Art. 1 L’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. b 3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti: b. il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Con- federazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo indennizzo per i rischi ammonta a 1,93 punti percentuali, a partire dal 2011 a 1,73 punti percen- tuali, a partire dal 2012 1,71 punti percentuali e a partire dal 2013 a 1,64 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l’indennizzo, previa consulta- zione della ElCom.

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2012.

27 febbraio 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 734.71

2012-0143 925

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico. O del DATEC RU 2012

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