AS 2012 931
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali
Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
Modifica del 15 febbraio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 dicembre 19771 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umani- tario internazionali è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.
15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 974.01
2011-3036 931
Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012
Allegato 1 (art. 15)
Competenze finanziarie nel settore della cooperazione allo sviluppo
Importo degli Competenza Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria impegni finanziaria per per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti di provvedimenti di d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario politica commerciale e cooperazione bilaterale, per i quali è bilaterale, per i quali è multilaterale, per i quali multilaterale, per i quali per promuovere tecnica (art. 6) competente la DSC competente la SECO la DSC assicura la la SECO assicura la l’impiego di mezzi (art. 7 cpv. 1) (art. 7 cpv. 2) coordinazione coordinazione dell’economia privata (art. 8 cpv. 4) (art. 8 cpv. 4) (art. 9 e 10)
oltre Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale
20 milioni
di franchi
oltre Dipartimento Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale 10 milioni federale degli degli affari esteri, con dell’economia, con degli affari esteri, con dell’economia, con dell’economia, con fino a affari esteri, con l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- 20 milioni l’accordo del mento federale mento federale degli mento federale mento federale degli mento federale delle di franchi Dipartimento dell’economia e del affari esteri e del Dipar- dell’economia e del affari esteri e del Dipar- finanze federale delle Dipartimento federale timento federale delle Dipartimento federale timento federale delle finanze delle finanze finanze delle finanze finanze
fino a DSC DSC SECO DSC, con l’accordo SECO, con l’accordo SECO
10 milioni della SECO della DSC
di franchi
932
Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012
Allegato 2 (art. 16)
Competenze finanziarie nel settore dell’aiuto umanitario
Importo degli impegni Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto umanitario (compresi i provvedimenti d’aiuto in caso di catastrofe all’estero)
oltre 20 milioni Consiglio federale di franchi
oltre 10 milioni fino a Dipartimento federale degli affari esteri, con l’accordo del
20 milioni di franchi Dipartimento federale delle finanze
fino a 10 milioni DSC di franchi
933
Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012
934