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AS 2012 931

Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

Modifica del 15 febbraio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 dicembre 19771 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umani- tario internazionali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 974.01

2011-3036 931

Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012

Allegato 1 (art. 15)

Competenze finanziarie nel settore della cooperazione allo sviluppo

Importo degli Competenza Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria impegni finanziaria per per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti di provvedimenti di d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario politica commerciale e cooperazione bilaterale, per i quali è bilaterale, per i quali è multilaterale, per i quali multilaterale, per i quali per promuovere tecnica (art. 6) competente la DSC competente la SECO la DSC assicura la la SECO assicura la l’impiego di mezzi (art. 7 cpv. 1) (art. 7 cpv. 2) coordinazione coordinazione dell’economia privata (art. 8 cpv. 4) (art. 8 cpv. 4) (art. 9 e 10)

oltre Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale

20 milioni

di franchi

oltre Dipartimento Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale 10 milioni federale degli degli affari esteri, con dell’economia, con degli affari esteri, con dell’economia, con dell’economia, con fino a affari esteri, con l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- l’accordo del Diparti- 20 milioni l’accordo del mento federale mento federale degli mento federale mento federale degli mento federale delle di franchi Dipartimento dell’economia e del affari esteri e del Dipar- dell’economia e del affari esteri e del Dipar- finanze federale delle Dipartimento federale timento federale delle Dipartimento federale timento federale delle finanze delle finanze finanze delle finanze finanze

fino a DSC DSC SECO DSC, con l’accordo SECO, con l’accordo SECO

10 milioni della SECO della DSC

di franchi

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Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012

Allegato 2 (art. 16)

Competenze finanziarie nel settore dell’aiuto umanitario

Importo degli impegni Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto umanitario (compresi i provvedimenti d’aiuto in caso di catastrofe all’estero)

oltre 20 milioni Consiglio federale di franchi

oltre 10 milioni fino a Dipartimento federale degli affari esteri, con l’accordo del

20 milioni di franchi Dipartimento federale delle finanze

fino a 10 milioni DSC di franchi

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Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali RU 2012

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