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AS 2012 935

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

Modifica del 15 febbraio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 maggio 19921 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 7 cpv. 2 e 3

2 I provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni di franchi ma

inferiore ai 20 milioni di franchi sono ordinati dal DFAE o dal DFE d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3 I provvedimenti che comportano una spesa superiore a 1 milione di franchi ma

inferiore ai 10 milioni di franchi sono ordinati dalla DSC o dalla SECO.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova