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AS 2012 955

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

d. le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno

19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo 95a lettera a della legge;

Art. 2 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 6

1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una ren- dita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo alle- gato K e dell’appendice 2 dell’allegato K; 6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimo- strino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.

Art. 10 cpv. 1bis 1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un per- messo di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di

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domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 15a cpv. 1 lett. a 1 Dall’obbligo di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera f della legge sono esonerati solo gli assicuratori con meno di 100 000 assicurati a condizione che: a. non vogliano offrire prestazioni in alcuno Stato membro dell’Unione euro- pea né in Islanda né in Norvegia;

Art. 19 cpv. 2 e 3

2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento

degli obblighi di cui all’articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti: a. stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall’organo compe- tente dell’Unione europea (Commissione amministrativa per il coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia; b. appronta entro il 31 maggio un rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, eviden- ziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero. 3 I costi inerenti l’esecuzione dei compiti che l’istituzione comune adempie in qua- lità di istituzione d’assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confe- derazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che l’istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 37 Assunzione dei costi per le persone residenti all’estero 1 Per le prestazioni ospedaliere in Svizzera, in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore assume gli importi forfettari fatturati conformemente all’articolo 49 capoverso 1 della legge per: a. gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggetti all’assicurazione svizzera; b. gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Sviz- zera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di pre- stazioni giusta l’articolo 95a della legge.

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Art. 91 cpv. 2 2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, soggette all’assicurazione svizzera, l’assicu- ratore gradua i premi secondo le regioni ove si trova il loro domicilio, se è provato che i costi differiscono secondo queste regioni. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.

Titolo prima dell’art. 92a Sezione 1a: Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 92b cpv. 1, 3 e 4

1 L’assicuratore calcola per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per

l’Islanda e per la Norvegia i premi dovuti dagli assicurati che vi risiedono.

3 Per la determinazione dei premi, l’assicuratore considera:

a. i costi della rimunerazione degli importi forfettari o i costi effettivi per i trat- tamenti nel Paese di residenza; b. i costi effettivi per i trattamenti in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, ad ecce- zione dei trattamenti nel Paese di residenza, e per i trattamenti al di fuori dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia; c. un supplemento per la costituzione delle riserve secondo gli articoli 78–78b, per la costituzione degli accantonamenti secondo l’articolo 83 capoverso 1 e per la copertura dei costi di amministrazione secondo l’articolo 84. 4 Per i rimborsi su base forfettaria di cui al capoverso 3 lettera a, si tiene conto dell’evoluzione dei costi tra l’anno per il quale sono stati stabiliti gli ultimi importi forfettari disponibili e l’anno per il quale vengono riscossi i premi.

Art. 92c Contabilità Gli assicuratori tengono una contabilità separata per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda e per la Norvegia.

Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia Gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia non possono aderire alle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93–101.

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Art. 103 cpv. 6 e 7 6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’arti- colo 95a della legge, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’ali- quota percentuale. L’importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 92 franchi per gli adulti e a 33 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. 7 I capoversi 1–4 si applicano per analogia agli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono assicurati in Svizzera.

Art. 106a, rubrica e cpv. 2 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 2 All’atto di verificare le modeste condizioni economiche degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia, i Cantoni non possono prendere in considerazione il reddito e la sostanza netta dei familiari assog- gettati alla procedura ai sensi dell’articolo 66a della legge.

II

Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 Il diritto previgente si applica a Islanda, Liechtenstein e Norvegia fino all’entrata in vigore della modifica del …3 dell’allegato K dell’Accordo AELS4.

III La presente modifica entra in vigore contemporaneamente all’entrata in vigore della modifica del …5 dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle perso- ne6.7

2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2012 … 4 RS 0.632.31 5 RU 2012 … 6 RS 0.142.112.681

7 Data dell’entrata in vigore: 1° apr. 2012

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