AS 2013 1035
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 45a Nullità del matrimonio Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungi- mento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile3 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 50 cpv. 2
2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 let-
tera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matri- monio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.
2010-1767 1035
Misure contro i matrimoni forzati. LF RU 2013
Art. 85 cpv. 8 8 Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiun- gimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC4, l’UFM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 88a Unione domestica registrata Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
2. Legge del 26 giugno 19985 sull’asilo
Art. 51 cpv. 1 e 1bis 1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. 1bis Se nell’ambito della procedura d’asilo rileva indizi di una causa di nullità con- formemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile6 (CC), l’Ufficio federale ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 63 cpv. 4 4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.
Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 1bis 1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se: 1bis Se nell’ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC7, l’Ufficio federale ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4 RS 210 5 RS 142.31 6 RS 210 7 RS 210
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Art. 78 cpv. 3 3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.
Art. 79a Unione domestica registrata Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
3. Codice civile8
Art. 43a cpv. 3bis 3bis Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell’ambito della loro attività ufficiale.
Art. 99 cpv. 1 n. 3
1 L’ufficio dello stato civile esamina se:
3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se
non sussistano circostanze secondo cui la domanda manife- stamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.
Art. 105 n. 5 e 6 È data una causa di nullità se:
5. uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corri-
spondesse alla sua libera volontà;9
6. uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti
dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio.
Art. 106 cpv. 1, secondo periodo
1 … Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confedera-
zione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.
Art. 107 n. 4 Abrogato
8 RS 210 9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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4. Legge del 18 giugno 200410 sull’unione domestica registrata
Art. 6 cpv. 1 1 L’ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni di registrazione e se non sussistono impedimenti né circostanze secondo cui la domanda non corrisponde manifestamente alla libera volontà dei partner.
Art. 9 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2, secondo periodo
1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento
dell’unione domestica registrata se: d. l’unione domestica registrata non corrispondeva alla libera volontà di uno dei partner;11 e. uno dei partner è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento dell’unione.
2 … Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei
Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un’unione domestica registrata ne infor- mano l’autorità competente per promuovere l’azione.
5. Legge federale del 18 dicembre 198712 sul diritto internazionale
privato
Art. 44 II. Diritto La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto applicabile svizzero.
Art. 45a13 IV. Nullità del 1 Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali matrimonio svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d’origine di uno dei coniugi.
2 L’azione è regolata dal diritto svizzero.
3 Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti caute-
lari e agli effetti accessori.
10 RS 211.231 11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 12 RS 291 13 Nella versione giusta la mod. del 19 dic. 2008 del CC, all. n. 13 (RU 2011 725).
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4 Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio
sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L’articolo 65 si applica per analo- gia se l’azione è stata promossa da uno dei coniugi.
Titolo prima dell’art. 65a Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 65a I. Applicazione Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l’articolo 43 capoverso 2, si del capitolo 3 applicano per analogia all’unione domestica registrata.
6. Codice penale14
Art. 181a Matrimonio 1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una forzato, unione domestica persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la registrata costringe a contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata, forzata è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in
Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
14 RS 311.0
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Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
4 ottobre 2012.15
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.
27 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
15 FF 2012 5237
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