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AS 2013 1041

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 27 marzo 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 2 2 Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d’origine appare fortemente compromesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

27 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.201

2012-2768 1041

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2013

1042