Lexipedia

AS 2013 1221

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Modifica del 17 aprile 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I Gli allegati 1 e 22 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau sono modificati.

II La presente modifica entra in vigore il 19 aprile 20134.

17 aprile 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicati nella RU. È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.138.3 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 apr. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2013-0869 1221

Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau RU 2013

1222