AS 2013 1221
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
Modifica del 17 aprile 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I Gli allegati 1 e 22 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau sono modificati.
II La presente modifica entra in vigore il 19 aprile 20134.
17 aprile 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicati nella RU. È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.138.3 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 apr. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2013-0869 1221
Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau RU 2013
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