AS 2013 1273
Emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
RS 0.515.091.3; RU 2004 3953
Campo d’applicazione il 17 aprile 2013, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Brasile 30 novembre 2010 A 30 maggio 2011 Dominicana, Repubblica 21 giugno 2010 A 21 dicembre 2010 Nuova Zelanda 21 agosto 2007 21 febbraio 2008 Sudafrica 24 gennaio 2012 A 24 luglio 2012
1 Completa quelli in RU 2004 3953, 2006 815, 2007 3753, 2008 663 e 2009 3879.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
2013-1037 1273
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2013 che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Emendamento all’art. 1 della Conv.