AS 2013 1275
Aggiustamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Traduzione1
Aggiustamenti al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Adottati in occasione della settima riunione delle Parti a Vienna il 7 dicembre 1995 Entrati in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1996 (relativamente agli Allegati A, B e C) e il 1° gennaio 1997 (relativamente all’Allegato E)
Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell’Allegato A del Protocollo di Montreal La settima riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impove- riscono lo strato di ozono2 decide, sulla base delle valutazioni effettuate in applica- zione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A al Protocollo gli aggiustamenti e le riduzioni seguenti:
Articolo 5: Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo Dopo il paragrafo 8 dell’articolo 5 del Protocollo è inserito il paragrafo 8bis seguente: «8bis. Sulla base delle conclusioni dell’esame di cui al paragrafo 8: a) per le sostanze controllate dell’Allegato A, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni es- senziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Pro- tocollo agli articoli 2A e 2B tenendo conto di quanto precede.»
Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell’Allegato B del Protocollo di Montreal La settima riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impove- riscono lo strato di ozono decide, sulla base delle valutazioni effettuate in applica- zione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo delle sostanze controllate dell’Allegato B al Protocollo gli aggiustamenti e le riduzioni seguenti:
1 Dal testo originale francese (RO 2013 1275).
2 RS 0.814.021
2013-0363 1275
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Prot. di Montreal RU 2013
Articolo 5: Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo Dopo la lettera a) del paragrafo 8bis dell’articolo 5 del Protocollo è inserita la lettera seguente: «b) per le sostanze controllate dell’Allegato B, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Pro- tocollo agli articoli 2C–2E tenendo conto di quanto precede.»
Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate negli Allegati C ed E del Protocollo di Montreal La settima riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impove- riscono lo strato di ozono decide, sulla base delle valutazioni effettuate in applica- zione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo delle sostanze controllate degli Allegati C ed E al Protocollo gli aggiustamenti e le riduzioni seguenti:
Articolo 2F paragrafo 1 lettera a): Idroclorofluorocarburi Nell’articolo 2F paragrafo 1 lettera a) la percentuale «3,1» è sostituita da «2,8».
Articolo 2F paragrafo 5: Idroclorofluorocarburi Alla fine del paragrafo 5 dell’articolo 2F del Protocollo è aggiunto il periodo seguente: «Tale consumo è tuttavia limitato alle operazioni di manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione in quella data.»
Articolo 2H: Bromuro di metile L’articolo 2H del Protocollo ha il tenore seguente:
«Articolo 2H: Bromuro di metile 1. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corri- spondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Prot. di Montreal RU 2013
2. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2001, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 75 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 75 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 3. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 50 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi lo zero. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produ- zione di tale sostanza non superi lo zero. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calco- lato di produzione può superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per
usi che esse convengono di considerare essenziali.» 5. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre- imbarco.»
Articolo 5 paragrafo 8ter: Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo Dopo il paragrafo 8bis dell’articolo 5 del Protocollo è inserito il paragrafo 8ter seguente: a) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2016, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo annuale delle sostan- ze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi il suo livello calcolato di consumo del 2015;
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Prot. di Montreal RU 2013
b) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2040, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo annuale delle sostan- ze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia pari a zero; c) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle dispo- sizioni dell’articolo 2G; d) per la sostanza controllata dell’Allegato E: i) a partire dal 1° gennaio 2002 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del pre- sente articolo si conforma alle misure di controllo di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2H e, per determinare la sua conformità a tali misure di controllo, si basa sulla media del suo livello calcolato di consumo e di produzione annuali per il periodo 1995–1998 incluso, ii) i livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente arti- colo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.»
Allegato E: Bromuro di metile Nella terza colonna dell’Allegato E il valore «0,7» è sostituito da «0,6».