AS 2013 1303
Iniziativa popolare federale «Contro le retribuzioni abusive»
Iniziativa popolare federale «Contro le retribuzioni abusive»
Accettata il 3 marzo 2013
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 95 cpv. 3 3 Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi: a. l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo consultivo. Elegge annual- mente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rap- presentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribu- zioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supple- mentari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La dire- zione della società non può essere delegata a una persona giuridica; c. gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; d. l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.
1 RS 101
2013-1213 1303
Iniziativa popolare federale «Contro le retribuzioni abusive» RU 2013
Art. 197 n. 102
10. Disposizione transitoria dell’art. 95 cpv. 3
Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 Con decreto del 15 novembre 20123 il Consiglio federale ha sottoposto la presente modifica costituzionale al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 Il 3 marzo 20134 essa è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni.
3 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19765 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 3 marzo 2013.
30 aprile 2013 Cancelleria federale
2 La presente iniziativa popolare chiedeva l’introduzione della disposizione nell’art. 197 n. 8 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2010, l’iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», e l’11 marzo 2012, l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», l’art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 8 e 9. L’iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» non intende sostituire queste dispo- sizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest’ultima iniziativa l’art. 197 n. 10 della Cost. federale. 3 FF 2012 8097, 2009 265, 2008 2225, 2006 8055 4 FF 2013 2619 5 RS 161.1
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