AS 2013 131
Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito firmata l'8 dicembre 1977 a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra
Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito firmata l’8 dicembre 1977 a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra
Entrato in vigore con scambio di note il 19 dicembre 2012
Traduzione1
Rt Hon David Lidington, MP Londra, 6 maggio 2012 Minister of State for Europe Foreign and Commonwealth Office London Sua eccellenza Signor Anton Thalmann Ambasciatore svizzero nel Regno Unito
Eccellenza, ho ricevuto la Sua nota del 3 maggio 2012 dal seguente tenore:
«Eccellenza, ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito firmata l’8 dicembre 19772 a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra (di seguito «la Convenzione») di sottoporle in nome del Consiglio federale svizzero le seguenti ulteriori proposte:
1. In riferimento all’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 (Scam-
bio di informazioni) della Convenzione viene applicata la seguente regola ed è necessario osservare che sebbene le indicazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica proce- durale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio effettivo di infor- mazioni.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.936.712
2012-1810 131
Doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito. RU 2013 Scambio di lettere con il Regno Unito
2. Viene inoltre convenuto che è possibile rispondere a una richiesta di assi-
stenza amministrativa se lo Stato richiedente: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie- ste; a condizione che no si tratti di una «fishing expedition», Nel caso in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accetti le proposte succitate, ho l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 7 set- tembre 2009 a Londra. Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Ho l’onore di confermare che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva il contenuto della Sua lettera. Ho l’onore di confermare che la Sua lettera e la presente risposta sono dunque considerate un accordo tra i due Governi e sono parte integrante della Convenzione.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Rt Hon David Lidington, MP