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AS 2013 1345

Legge federale sull'imposta federale diretta

Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Modifica del 14 dicembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 20121, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 104 Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione e vigilanza

Art. 104, rubrica Organizzazione

Art. 104a Vigilanza 1 Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell’imposta federale diretta e del versa- mento della quota spettante alla Confederazione. L’obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l’organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all’Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze. 2 Se la verifica non è eseguita o se l’Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze può incaricare della verifica, su proposta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, un’impresa di revisione abilitata a eserci- tare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.