AS 2013 1353
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica dell’8 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 65d cpv. 1bis 1bis L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti unicamente se: a. non è possibile il confronto con i prezzi praticati all’estero; o b. dall’ultimo riesame delle condizioni di ammissione il prezzo è stato ridotto secondo l’articolo 65f capoverso 2 primo periodo.
Art. 65f Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione
1 Se l’Istituto omologa una nuova indicazione per un preparato originale o se il
titolare dell’omologazione presenta una domanda per la modifica o la soppressione di una limitazione, l’UFSP riesamina tale preparato originale per verificare se adem- pie ancora le condizioni di ammissione. 2 Fino al riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 65d, il preparato originale è considerato come economico, se il titolare dell’omologazione chiede di rinunciare al 35 per cento della maggior cifra d’affari prevista; la rinuncia è trasfor- mata in una riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna. Sono esclusi i preparati originali la cui estensione della quantità del numero di imballaggi prevista è 100 volte più elevata rispetto a prima dell’ammissione della nuova indicazione o la cui maggiore cifra d’affari prevista non è determinabile a causa della mancanza di dati.
3 Dopo due anni, l’UFSP valuta se la maggior cifra d’affari prevista secondo il
capoverso 2 corrisponde a quella effettivamente realizzata. L’UFSP può obbligare il titolare dell’omologazione a restituire le eccedenze conseguite all’istituzione comune definita nell’articolo 18 della legge.
1 RS 832.102
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2013
4 Se l’Istituto rilascia l’omologazione per una nuova indicazione il cui preparato originale figura nell’elenco delle specialità, il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicarlo all’UFSP entro 90 giorni. L’UFSP può impartire un congruo termine supplementare.
Art. 66 Indipendenza dei riesami del prezzo I riesami del prezzo secondo gli articoli 65a–65f sono effettuati in modo indipen- dente gli uni dagli altri.
Art. 66a Abrogato
Art. 66b Medicamenti in co-marketing Se un preparato originale da riesaminare secondo gli articoli 65a–65f è pure un preparato di base di un medicamento in co-marketing, quest’ultimo è riesaminato contemporaneamente al suo preparato di base. Un medicamento in co-marketing è economico se il suo prezzo non supera quello del preparato di base.
Art. 68 cpv. 1 lett. f e g
1 Un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è radiato se:
f. dopo diffida dell’UFSP, il titolare dell’omologazione si rifiuta di adempiere l’obbligo di notificazione secondo l’articolo 65f capoverso 4; g. il titolare dell’omologazione si rifiuta di pagare le eccedenze conseguite secondo l’articolo 67 capoverso 2ter.
Art. 71 Tasse 1 Per le decisioni in merito alle domande di iscrizione nell’elenco delle specialità e per le singole iscrizioni sono riscosse tasse. L’importo delle tasse è definito nell’allegato 1. 2 I costi straordinari, segnatamente per perizie esterne mediche o economiche, pos- sono essere conteggiati in sovrappiù. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. 3 Per spese straordinarie, l’UFSP può riscuotere tasse in corrispondenza del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta, a seconda della competenza specifica richiesta, a 100250 franchi. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settem- bre 20042 sugli emolumenti.
2 RS 172.041.1
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2013
Disposizione transitoria della modifica dell’8 maggio 2013 L’articolo 65f si applica parimenti alle domande di estensione dell’indicazione e di modificazione o soppressione di una limitazione ancora pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
II
1 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente alla ver-
sione qui annessa.
2 L’attuale allegato diventa l’allegato 2.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.
2 L’articolo 71 e l’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2013
Allegato 1 (art. 71)
Tasse per l’iscrizione nell’elenco delle specialità
Fr.
1. Tasse per forma galenica per le decisioni in merito alle domande di
a. ammissione di medicamenti o modificazione delle limitazioni, se la 5000 domanda è presentata alla Commissione federale dei medicamenti b. ammissione di medicamenti, se la domanda non è presentata 2500 alla Commissione federale dei medicamenti c. ammissione di medicamenti o modificazione delle limitazioni, 7000 se la domanda è trattata in procedura accelerata d. aumento di prezzo 2500 e. modifica delle dimensioni dell’imballaggio 2500 f. modifica del dosaggio 2500 g. riesame 2500
2. tassa annuale per ogni medicamento ammesso e per ogni imballaggio 30
iscritto
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