AS 2013 1357
AS 2013 1357
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica dell’8 maggio 2013
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Abrogata
Art. 31 Procedura di ammissione
1 L’UFSP sottopone le domande di ammissione nell’elenco delle specialità alla
Commissione federale dei medicamenti (CFM). 2 L’UFSP mette a disposizione della CFM, in occasione della seduta di quest’ultima, i documenti di cui all’articolo 30a. Può fornire alla CFM altri documenti pertinenti.
3 La CFM classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti:
a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico; c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l’assicurazione sociale malattie.
4 L’UFSP può trattare le domande di ammissione senza sottoporle alla CFM qualora
esse riguardino: a. nuove forme galeniche, grandezze d’imballaggio o dosaggi di medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esi- stenti; b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic giusta l’articolo 12 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeu- tici, se il preparato originale figura già nell’elenco delle specialità;
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Ordinanza sulle prestazioni RU 2013
c. medicamenti in co-marketing il cui preparato di base figura già nell’elenco delle specialità. 5 Di regola l’UFSP decide sull’ammissione definitiva nell’elenco delle specialità entro 60 giorni dall’omologazione definitiva di Swissmedic, a condizione che le domande di ammissione siano presentate con il preavviso di Swissmedic secondo l’articolo 30a capoverso 1 lettera a e corredate dalla documentazione completa.
Art. 31a Procedura di ammissione accelerata
1 Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione
accelerata giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 17 ottobre 20013 sui medicamenti, l’UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata.
2 Nella procedura di ammissione accelerata una domanda può essere presentata al
più tardi 20 giorni prima della seduta della CFM durante la quale verrà trattata.
2 Il capoverso 1 non si applica ai preparati originali che, dall’ultimo riesame delle condizioni di ammissione, sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione ai sensi dell’articolo 65f capoverso 2 secondo periodo OAMal. L’UFSP procede al riesame di questi preparati originali nel corso del terzo anno dopo il riesame del prezzo dovuto a un’estensione dell’indicazione oppure a una modifica- zione o soppressione della limitazione. 10 Nel quadro del riesame secondo il capoverso 1, un generico è considerato econo- mico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo medio del corrispondente preparato originale in vigore all’estero il 1° aprile dell’anno del riesame: a. 10 per cento, purché il suo prezzo di fabbrica al momento dell’ammissione nell’elenco delle specialità soddisfi i requisiti secondo l’articolo 65c capo- verso 2 lettera a OAMal; b. 20 per cento in tutti gli altri casi.
Art. 36 cpv. 3
3 La CFM può proporre all’UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio
all’innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.
Art. 37b Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione 1 Per il riesame di un preparato originale a seguito di un’estensione dell’indicazione secondo l’articolo 65f OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare all’UFSP:
3 RS 812.212.21
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a. la decisione di omologazione; b. l’attestato di omologazione; c. l’informazione specializzata definitiva; d. i documenti giusta l’articolo 30a capoversi 1 lettere bbis–f e 2. 2 Per il riesame di un preparato originale a seguito di una modificazione o soppressi- one di una limitazione ai sensi dell’articolo 65f OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare all’UFSP i documenti giusta l’articolo 30a capoverso 1 lettere a–f e capoverso 2.
Art. 38 Abrogato
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.
2 L’articolo 38 entra in vigore il 1° gennaio 2014.
8 maggio 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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