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AS 2013 1447

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)

Modifica dell’8 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3 lett. a n. 4–9

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti:

a. prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conse- guenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:

4. medicina riproduttiva, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale

dello stato civile e dell’Ufficio federale di statistica,

5. esami genetici sull’essere umano, fatte salve le competenze dell’Ufficio

federale di polizia,

6. ricerca sull’essere umano, inclusa la ricerca sulle cellule staminali

embrionali umane,

7. impiego di farmaci, tabacco e altri articoli per fumatori, prodotti del

tabacco, stupefacenti, organismi e sostanze chimiche,

8. formazione, perfezionamento e aggiornamento nelle professioni medi-

che accademiche,

9. assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare.

Art. 12 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare, degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale e della protezione degli animali, nonché della protezione delle specie nel commercio internazionale.

1 RS 172.212.1

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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno RU 2013

2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: a. vigilare sulla garanzia della qualità e sulla protezione dei consumatori all’atto della produzione di derrate alimentari, della fabbricazione di oggetti d’uso e dell’importazione e dell’esportazione di questi prodotti; b. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode; c. vigilare affinché il pubblico sia informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute; d. garantire che gli animali siano indenni da epizoozie trasmissibili ad altri animali e agli esseri umani; e. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze e le lesioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico; f. promuovere l’apertura dei mercati per le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, gli animali e i prodotti animali.

3 L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi sulla sicurezza

alimentare, sull’alimentazione, sulla salute animale, sulla protezione degli animali e sulla protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione. 4 All’USAV è subordinato in quanto istituto di ricerca l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorve- glianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario. 5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera alimen- tare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecu- zione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizo- ozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.

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II L’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Allegato 1 lett. B, cifra II / n. 1.9

II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) Département fédéral de l’intérieur (DFI) Dipartimento federale dell’interno (DFI) Departament federal da l’intern (DFI)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.9 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinai- res (OSAV) Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars (USAV)

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.010.1

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