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AS 2013 1461

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 15 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 6 6 Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 kg/m2

Regione Svizzera romanda 1,3 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,3 1,2 Regione Svizzera italiana 1,2 1,2

II

1 La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2014; dopo tale data i complementi, le abrogazioni o le modifiche in essa contenuti decadono.

15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.140

2013-0680 1461

Ordinanza sul vino RU 2013

1462