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AS 2013 1463

Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola

Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione (OSFDV)

del 15 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto

1 Allo scopo di smaltire una parte dei vini indigeni a denominazione di origine

controllata (vini DOC) in eccedenza dell’annata 2012 e di quelle precedenti può essere concesso un sostegno finanziario alle aziende che declassano i vini DOC in vini da tavola. 2 Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddi- sfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 2 Sostegno finanziario e contributi 1 Il sostegno finanziario è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso 1 e quelle per il con- trollo di cui all’articolo 8 capoverso 3.

2 Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato ammonta a 1.50 franchi.

Art. 3 Esigenze relative ai vini DOC declassati

1 I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:

a. adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle bevande alcoliche; b. dal 1° gennaio 2013 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»; e c. sono ceduti prima del 31 dicembre 2014 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.

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2 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere imma- gazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente». 3 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.

Art. 4 Aventi diritto ai contributi

1 Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):

a. sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20074 sul vino; e b. controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordi- nanza del 14 novembre 2007 sul vino. 2 Le aziende sottoposte a un controllo cantonale equivalente conformemente all’ar- ticolo 36 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino che vogliono beneficiare dei contributi per il declassamento dei vini DOC sono tenute ad annun- ciarsi, prima di partecipare al bando d’asta di cui all’articolo 5, presso l’organo di controllo federale. L’azienda sottostà all’organo di controllo federale soltanto se le vengono effettivamente concessi contributi e fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 Bando d’asta e offerte

1 L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.

2 Ilbando d’asta è pubblicato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). 3 L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contri- buto l’offerente richiede per tali quantitativi. 4 Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.

5 L’offerente può presentare al massimo tre offerte.

6 Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.

7 Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.

Art. 6 Attribuzione dei contributi 1 I contributi sono attribuiti in ordine crescente, a partire dall’offerta con il contri- buto per litro più basso.

2 Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano

l’importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti

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proporzionalmente. Se in seguito a ciò non viene più raggiunto il volume minimo di cui all’articolo 5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.

Art. 7 Versamento dei contributi

1 L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 31 ottobre 2013, i seguenti

documenti: a. un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassa- mento è stato sostenuto finanziariamente; b. le ricevute dei vini DOC declassati già venduti; c. i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da cedere entro il 31 dicembre 2014.

2 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.

3 L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo federale.

Art. 8 Controllo

1 Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre

20075 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo federale verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasformazione. I controlli vanno effettuati entro il 31 marzo 2015. 2 In caso d’infrazione contro l’articolo 3 o contro le esigenze relative alla traccia- bilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di controllo federale informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 maggio 2015 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscon- trate. 3 Le spese di controllo sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese delle prime quattro ore di controllo per azienda che sottostà all’organo di controllo federale secondo l’articolo 4 capoverso 2 sono a carico della Confede- razione e vengono finanziate mediante l’importo di cui all’articolo 2 capoverso 1. Le spese supplementari sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.

Art. 9 Restituzione del contributo I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.

Art. 10 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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