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AS 2013 1545

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Modifica del 22 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 maggio 20091 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012),

2060 (2012) e 2093 (2013)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 3 e 4 lett. b, d, e 3 I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato 1.

4 Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

b. beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e dei suoi partner strategici; d. beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione; e. beni e servizi destinati esclusivamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e a fornire sicurezza al popolo somalo, esclusi i beni di cui all’allegato 2.

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Security Council > Documents > Resolutions

2013-1292 1545

Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2013

Art. 1a Divieti concernenti il carbone di legna

1 Per quanto concerne il carbone di legna di cui all’allegato 3, sono vietati:

a. l’importazione o il trasporto, qualora tale prodotto sia originario della Soma- lia o sia stato esportato dalla Somalia; b. l’acquisto, qualora si trovi in Somalia o sia originario della Somalia. 2 È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.

Art. 2 cpv. 1 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 1.

Art. 4 cpv. 1 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.

Art. 5 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a e 2.

Art. 7 cpv. 1

1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9

LEmb.

Art. 7a Pubblicazione Il contenuto dell’allegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

II

1 L’attuale allegato diventa allegato 1.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

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Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2013

III La presente modifica entra in vigore il 23 maggio 20134.

22 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 22 mag. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2013

Allegato 2 (art. 1 cpv. 4 lett. e)

Beni a cui non si applica l’eccezione di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera e

1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)

2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e compo-

nenti appositamente progettati, esclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG e LAW, le granate da fucile e i lanciabombe

3. Mortai di calibro superiore a 82 mm

4. Armi guidate anticarro, missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e

componenti appositamente progettati per questi articoli 5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici, mine e materiale connesso

6. Congegni di mira con capacità di visione notturna

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Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2013

Allegato 3 (art. 1a)

Beni a cui si applica il divieto di cui all’articolo 1a

Voce di tariffa Designazione della merce

4402 Carbone di legna, incluso il carbone di gusci o di noci, anche

agglomerato, escluso il carbone di legna come prodotto medici- nale, mescolato con incenso, attivato e carboncino

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Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2013

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