AS 2013 1605
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 31 maggio 2013
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 Abrogato
Art. 10 cpv. 3 3 L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers), le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) e l’assegno per il sostegno a congiunti (art. 51b OPers) sono versati in dodici parti.
Art. 12 cpv. 2 e 3
2 Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati
nell’articolo 66 capoverso 2 OPers. 3 Per ogni ora di lavoro ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 6.59 franchi.
Art. 13 cpv. 1, 2 e 2bis 1 L’indennità per il servizio di picchetto per gli impiegati assegnati alla 20a classe di stipendio o alle classi inferiori ammonta a 6.59 franchi all’ora. L’indennità per gli impiegati dalla 21a classe di stipendio in poi ammonta a 7.68 franchi all’ora. 2 Invece dell’indennità secondo il capoverso 1 il servizio competente può assegnare una compensazione oraria pari al 10 per cento del tempo di lavoro e un’indennità pari a 1.30 franchi. 2bis Il servizio competente può stabilire un’indennità inferiore del 70 per cento al massimo rispetto a quella prevista nel capoverso 1 per gli impiegati la cui mobilità non è limitata dal servizio di picchetto.
1 RS 172.220.111.31
2010-1435 1605
Personale federale. O del DFF RU 2013
Art. 15 Indennità per impieghi in modo irregolare (art. 45 cpv. 1 lett. c OPers) 1 È possibile versare una indennità di 4.95 franchi per ogni impiego in modo irrego- lare nell’ambito di piani di servizio fissi senza orario flessibile di lavoro. 2 I dipartimenti possono designare le unità organizzative che versano un’indennità per impieghi in modo irregolare e stabilire le relative condizioni.
Art. 19 cpv. 1 e 3 1 Lo stipendio orario di un impiegato corrisponde alla 2050a parte della somma di stipendio annuale, indennità di residenza, prestazioni che integrano l’assegno fami- liare e assegno per il sostegno a congiunti. Il 13° stipendio mensile è compreso nello stipendio orario.
3 Il supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze ammonta a:
a. 10,64 per cento per cinque settimane di vacanza; b. 13,04 per cento per sei settimane di vacanza; c. 15,56 per cento per sette settimane di vacanza.
Art. 20 cpv. 4 Abrogato
Art. 23 Abrogato
Art. 24 cpv. 1 1 Se sono stabilite prestazioni delle assicurazioni sociali spettanti all’impiegato in caso di malattia o infortunio, queste sono computate sui pagamenti effettuati all’impiegato conformemente all’articolo 56 OPers fino a quel momento ma al più tardi fino alla sua uscita dall’Amministrazione federale. Non sono inserite nel com- puto le rendite del coniuge e dei figli dell’impiegato percepite a causa della loro invalidità.
Art. 25 Assegni sociali (art. 57 cpv. 1, 59 cpv. 5 e 60 cpv. 1 OPers)
Si ritengono assegni sociali gli assegni familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’assegno per il sostegno a congiunti, l’indennità di residenza e l’indennità di soggiorno all’estero.
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Art. 26 cpv. 1 lett. a n. 1
1 Si ritengono guadagno determinante:
a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:
1. l’ultimo stipendio da esso percepito prima dell’infortunio (inclusi
indennità di residenza, assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare, assegno per il sostegno a congiunti e compensa- zione del rincaro),
Art. 28 Tempo di lavoro (art. 64 OPers) 1 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì tra le ore 6 e le ore 20. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso. 2 All’interno delle fasce orarie di cui al capoverso 1 possono essere fissati orari di lavoro e di presenza obbligatori. Si tiene conto delle esigenze degli impiegati nei limiti delle possibilità dell’azienda. 3 Il lavoro giornaliero che dura più di sette ore dev’essere interrotto con una pausa di almeno 30 minuti. La pausa conta come tempo di lavoro quando all’impiegato non è consentito lasciare il posto di lavoro.
4 Per ogni mezza giornata lavorativa gli impiegati possono prendere una pausa di
15 minuti. Le pause contano come tempo di lavoro.
5 La durata massima del lavoro non può mediamente superare le 45 ore settimanali
sull’arco di un anno civile.
Art. 29 Convenzione sul modello di orario di lavoro (art. 64 OPers)
Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–29 convengono con il loro supe- riore il modello di orario di lavoro.
Art. 30 Orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno (art. 64 OPers) 1 Nel modello dell’orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno il saldo orario alla fine dell’anno civile è limitato a una fascia compresa fra +50 e –25 ore. 2 Il saldo attivo che alla fine dell’anno civile eccede il limite superiore della fascia decade senza indennità. 3 D’intesa con il superiore la durata annua del lavoro convenuta può essere portata a termine in meno di 12 mesi. In tal caso lo stipendio mensile rimane invariato.
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Art. 31 Orario di lavoro flessibile (art. 64 OPers) 1 Nel modello dell’orario di lavoro flessibile il saldo orario alla fine del mese è limitato a una fascia compresa fra +50 e –25 ore. 2 Il saldo attivo che alla fine del mese eccede il limite superiore della fascia decade senza indennità.
Art. 32 Modello con diverse varianti di durata del lavoro (art. 64 OPers) 1 Gli impiegati con orario di lavoro flessibile possono concordare con i loro supe- riori di aumentare la durata settimanale del lavoro di una o due ore oppure di ridurre lo stipendio del 2 o del 4 per cento. 2 L’aumento di un’ora della durata settimanale del lavoro o la riduzione del 2 per cento dello stipendio danno diritto a cinque giorni supplementari di compensazione. 3 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infor- tunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno succes- sivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità. 4 Se viene scelta una variante con una riduzione dello stipendio, i supplementi di stipendio sono ridotti proporzionalmente alla diminuzione dello stipendio.
Art. 33 Telelavoro (art. 64 e 64a OPers)
D’intesa con il servizio competente, gli impiegati possono svolgere il loro lavoro integralmente o parzialmente fuori del posto di lavoro.
Art. 34 cpv. 1, 1bis e 5 1 Il servizio competente conviene con l’impiegato l’apertura di un conto sabbatico e l’utilizzo del congedo sabbatico se l’esercizio e i mezzi finanziari lo consentono. 1bis Per un congedo sabbatico possono essere riportate su un conto sabbatico com- plessivamente un massimo di 100 ore di lavoro aggiuntivo o di lavoro straordinario all’anno.
5 Abrogato
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Art. 35 Lavoro a squadre (art. 64 OPers) 1 Sono applicabili al lavoro a squadre le disposizioni sulla tutela dei lavoratori della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro e dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20003 concer- nente la legge sul lavoro.
2 I dipartimenti sono competenti per l’autorizzazione del lavoro a squadre e per
l’approvazione dei relativi turni.
Art. 35a, frase introduttiva Lo stipendio annuo che funge da base per il calcolo dell’indennità in contanti secondo l’articolo 64a capoverso 5 OPers comprende:
Art. 36 cpv. 2 2 I giorni festivi di cui all’articolo 66 capoverso 2 OPers che cadono in un periodo di vacanza non contano come giorni di vacanza.
Art. 39 Vacanze in caso di modifica del tasso di occupazione (art. 67 OPers)
1 Le vacanze devono essere prese in modo proporzionale prima della modifica del
tasso di occupazione.
2 Se vengono presi meno giorni di vacanza, per determinare i giorni di vacanza
secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sommare la durata complessiva dei restanti giorni di vacanza del precedente tasso di occupazione e le vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. 3 Se vengono presi giorni di vacanza in eccesso, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sottrarre la durata complessiva dei giorni di vacanza presi in eccesso del precedente tasso di occupazione dalle vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. 4 La modifica del tasso di occupazione può essere eseguita soltanto se in base al calcolo secondo i capoversi 2 e 3 il diritto alle vacanze secondo l’articolo 67 capo- verso 1 OPers è garantito.
Art. 40 cpv. 3 lett. a–c e h
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
a. matrimonio, compreso il matrimonio civile, oppure registrazione dell’unione domestica: 1 giorno lavorativo;
2 RS 822.11 3 RS 822.111
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b. nascita di un figlio proprio (congedo paternità): dieci giorni lavorativi, da prendere di seguito o singolarmente, nei 12 mesi successivi alla nascita di uno o più figli; c. malattia o infortunio di un membro della famiglia o del convivente, per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive: il tempo necessario fino a un massimo di due giorni lavorativi per ogni evento; h. brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessa- rio per la visita e al massimo 1 ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l’assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta;
Art. 41 cpv. 1 e 1bis 1 Le spese supplementari sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione. 1bis Sono rimborsate anche le spese supplementari per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.
Art. 47 cpv. 1 lett. a e b nonché 2 1 Per i viaggi in aereo dalla Svizzera verso l’estero, all’estero o dall’estero verso la Svizzera si applicano le seguenti condizioni: a. fino a 4 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA; b. oltre 4 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» o, con l’approvazione del servizio competente, in classe «Business» di una compagnia aerea IATA; 2 Con l’approvazione del servizio competente, gli impiegati possono far prenotare i viaggi in aereo dalla Centrale viaggi della Confederazione anche presso una compa- gnia aerea non IATA. A questo proposito, le compagnie aeree4 che figurano sulla lista nera delle compagnie aeree bandite dall’UE possono essere prese in considera- zione soltanto se la destinazione del viaggio non è raggiungibile con un’altra com- pagnia.
4 La versione attuale della lista può essere consultata sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (www.ufac.admin.ch > Servizi > Compagnie aeree con divieto di at- terraggio in Svizzera).
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Art. 52 cpv. 1, 3, 5 e 6
1 Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego
necessari.
3 L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai
sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.
5 Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione
dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato: a. 5,5 giorni dopo cinque anni d’impiego; b. 11 giorni dopo dieci o quindici anni d’impiego; c. 22 giorni dopo ulteriori cinque anni d’impiego.
6 Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.
Art. 53 cpv. 2bis e 5 2bis Sono considerati viaggi di servizio ai sensi del capoverso 2 gli impieghi profes- sionali al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio degli impiegati. 5 Se per i viaggi di servizio l’impiegato utilizza un abbonamento generale acquistato privatamente a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del capoverso 2, le spese di viaggio gli sono rimborsate per un importo annuo massimo pari al 5 per cento del costo dell’abbonamento generale «adulti».
Art. 54 e 58 Abrogati
Art. 61 cpv. 2ter 2ter Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza su presentazione di un certificato medico.
Art. 64, 65 e 67 Abrogati
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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
2 Gli articoli 12 capoverso 2, 19 capoverso 3, 28–34 e 36 capoverso 2 entrano in
vigore il 1° gennaio 2014.
31 maggio 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
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