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AS 2013 1613

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers)

Modifica del 7 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 febbraio 20131 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale è modificata come segue:

Art. 2 lett. a, frase introduttiva e n. 1, nonché lett. b n. 1 e 2 La presente ordinanza si applica: a. ai seguenti militari di professione che hanno assolto la formazione di base:

1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi degli

articoli 5 e 7 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concer- nente il personale militare (OPers mil), b. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine:

1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che hanno

assolto la formazione di base di guardia di confine,

2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia

di confine e prestano servizio, limitatamente nel tempo, per cinque anni al massimo presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine,

Art. 4 cpv. 1 lett. a n. 3 e 4

1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:

a. per i militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 non appena:

3. sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil3),

4. il tempo di lavoro che forniscono in funzione delle esigenze del servizio

(art. 19 cpv. 1 OPers mil) non rappresenta più un lavoro a tempo pieno;

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Pensionamento in particolari categorie di personale RU 2013

Art. 5 cpv. 4 4 Il rapporto di lavoro degli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferi- mento e del personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo 2 lettera c cessa con il raggiungimento dei limiti d’età secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2 lett. a, 4 e 5 Disposizioni transitorie per il passaggio nei piani di previdenza particolari 2 L’accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all’entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e: a. del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di:

1. militare di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2,

tenendo conto esclusivamente degli anni di servizio durante i quali il tempo di lavoro ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 OPers mil5 rappre- sentava un lavoro a tempo pieno,

2. membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 lette-

ra b numeri 1, 2 e 4; oppure 4 Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l’accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all’indennità di residenza prima della promozione o del cambia- mento di funzione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l’importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013. 5 Per il calcolo dell’accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di profes- sione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.

4 RS 831.10 5 RS 172.220.111.310.2

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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

7 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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