AS 2013 1617
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale
Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)
Modifica del 7 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulla protezione dei dati personali del personale federale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 6, 27c capoverso 7, 27d capoverso 6 e 28 capoverso 1quater della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers),
Art. 5 cpv. 1 1 Le persone interessate possono far valere i propri diritti d’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati presso il competente servizio del personale o centro di prestazione di servizi in materia di personale, la Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers) o il servizio medico. Sono fatti salvi gli articoli 22, 35 e 38.
Titolo prima dell’art. 36
Capitolo 5: Fascicoli della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 36 Contenuto I dati contenuti nei fascicoli della CSPers figurano nell’allegato 4.
2012-2394 1617
Protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale RU 2013
Art. 36a Conservazione e distruzione 1 Dopo la conclusione dei casi, i dati dei fascicoli sono conservati presso la CSPers.
2 Il termine di conservazione dei dati è di cinque anni per:
a. consigliare e sostenere nell’ambito lavorativo, sociale, della salute e delle finanze; b. la gestione dei casi (Case Management).
3 Esso è di dieci anni per:
a. consigliare e sostenere nell’ambito della gestione dei redditi e della regola- zione dei debiti; b. decidere in merito alle domande di prestazioni previste dall’ordinanza del 18 dicembre 20023 concernente il fondo di soccorso del personale federale; c. attribuire i fondi per l’integrazione professionale dei disabili nell’Ammini- strazione federale. 4 Le richieste di attribuzione dei fondi secondo il capoverso 3 lettera c sono conser- vate presso l’UFPER per dieci anni dopo la conclusione dell’attribuzione dei fondi. 5 Allo scadere del termine di conservazione dei dati, si propone all’Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.
Titolo prima dell’art. 36b Sezione 2: Sistema d’informazione della CSPers
Art. 36b Scopo Il sistema d’informazione della CSPers serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati delle persone che le si rivolgono.
Art. 36c Diritti d’accesso La CSPers assegna alle persone e ai servizi di cui all’articolo 27d capoverso 4 LPers, in singoli casi, un diritto d’accesso limitato nel tempo e nel contenuto.
Art. 36d Verbalizzazione 1 Gli accessi e le modifiche nel sistema d’informazione della CSPers sono costante- mente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per due anni dall’UFIT.
3 RS 172.222.023
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Art. 36e Responsabilità
1 La CSPers è responsabile del sistema d’informazione della CSPers.
2 L’UFIT è responsabile della gestione tecnica del sistema d’informazione della
CSPers.
Titolo prima dell’art. 37
Capitolo 6: Dati relativi alla salute Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 37 Contenuto dei documenti medici I documenti medici possono contenere in particolare i dati menzionati nell’alle- gato 5.
Art. 38 Diritto d’accesso Se ritiene che le informazioni contenute nei documenti medici possano essere pre- giudizievoli per l’impiegato, il servizio medico può comunicare i dati a un medico di fiducia designato dall’impiegato.
Art. 39 Comunicazione di dati a terzi 1 Soltanto le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico sono comunicate al servizio del personale. Il contenuto dei documenti medici è comuni- cato al servizio del personale o a terzi soltanto se l’impiegato ha dato previamente il suo consenso scritto. 2 Se l’impiegato non dà il suo consenso, il servizio giuridico dell’UFPER può auto- rizzare il servizio medico a trasmettere dati relativi alla salute o documenti medici ai servizi interessati (art. 28 cpv. 3 e 4 LPers).
Art. 40 Conservazione 1 I documenti medici dei candidati e degli impiegati sono conservati presso il servi- zio medico. 2 I documenti medici degli impiegati sono conservati per i 40 anni seguenti la cessa- zione del rapporto di lavoro. 3 I documenti medici dei candidati che non sono stati assunti sono conservati per dieci anni. 4 Le unità amministrative informano il servizio medico sulla cessazione del rapporto di lavoro degli impiegati e sulla non assunzione di candidati. 5 Allo scadere del termine di conservazione dei dati, si propone all’Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.
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Protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale RU 2013
Titolo prima dell’art. 41 Sezione 2: Sistema d’informazione del servizio medico
Art. 41 Scopo Il sistema d’informazione del servizio medico serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i documenti medici degli impiegati e dei candidati.
Art. 41a Diritti d’accesso Il servizio medico assegna ai suoi collaboratori a seconda della loro funzione e del loro ruolo nell’applicazione, in singoli casi, un diritto d’accesso limitato nel tempo e nel contenuto.
Art. 41b Verbalizzazione 1 Gli accessi e le modifiche nel sistema informatico del servizio medico sono costan- temente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per due anni dal servizio medico.
Art. 41c Responsabilità
1 Il servizio medico è responsabile del sistema informatico del servizio medico.
2 La divisione Informatica del proprietario del servizio medico è responsabile della gestione tecnica del sistema informatico del servizio medico e adotta misure orga- nizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.
II
1 Il testo dell’allegato 1 è sostituito dal testo qui annesso.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4 e 5 qui annessi.
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III L’ordinanza del 5 aprile 20064 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Ingresso vista la legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione (LFC); visto l’articolo 27e capoverso 7 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale (LPers),
Art. 72 Cassa di risparmio del personale federale
1 Nel quadro della Tesoreria federale l’Amministrazione delle finanze tiene una
Cassa di risparmio per il personale dell’Amministrazione federale e per altri gruppi di persone aggregati alla Confederazione. 2 Il Dipartimento delle finanze emana un regolamento per la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) che disciplina i principi della sua attività commerciale.
3 La CRPF gestisce un sistema d’informazione che può contenere in particolare i
dati seguenti: a. dati personali; b. numero d’identificazione non personale; c. numero di conto; d. tutti i dati necessari secondo la legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro compresi i dati su procure e aventi economicamente diritto; e. dati concernenti tutte le prestazioni di servizi già ottenute e attualmente uti- lizzate.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
7 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 611.01 5 RS 611.0 6 RS 172.220.1 7 RS 955.0
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Protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale RU 2013
Allegato 1 (art. 8 e 10 cpv. 4)
BV PLUS Dati, portata dell’accesso e diritto al trattamento dei dati
Legenda
Osservazioni Portata Scopo M1 Mutazione solo su mandato scritto UA A Intera Amministrazione federale 1 Gestione del personale M2 Mutazione solo per emergenze aziendali B Più settori contabili su mandato 2 Controlling/Approvazione M3) Mutazione solo mediante portale RU C Proprio settore contabile 3 Revisioni M Mutazione D Propri dati 4 Controlling S Lettura E Propri dati e dati dei collaboratori 5 Sostegno della gestione subordinati G Approvazione 6 Servizio tecnico
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Indicazione
UFPER-CCRU (supporto) UFIT-CCSAP (supporto) Centri di prestazione di servizi Servizi del personale Servizi delle finanze Revisori Collaboratori Superiori CDF
Solo via portale S, M3) S, G, M3) Solo lettura S S S Mutazione M1 M2 M M Scopo 5 6 3 3 1 1 4 1 1, 2 Portata A A A A B C C D E Misure in materia di personale M1 M2 S S M M S S Attribuzione organizzativa M1 M2 S S M M S S S Dati personali M1 M2 S S M M M3) M3) Stato del conteggio M1 M2 S S M M M3) M3) Disabilità M1 M2 S S M M Diritto al congedo M1 M2 S S M M S S Indirizzi M1 M2 S S M M M3) M3) Orario di lavoro teorico M1 M2 S S M M S S Retribuzione di base M1 M2 S S M M S S Relazioni bancarie M1 M2 S S M M M3) Versamenti esterni M1 M2 S S M M Retribuzione e deduzioni ricorrenti M1 M2 S S M M
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Indicazione
UFPER-CCRU (supporto) UFIT-CCSAP (supporto) Centri di prestazione di servizi Servizi del personale Servizi delle finanze Revisori Collaboratori Superiori CDF
Pagamenti complementari M1 M2 S S M M Elementi del contratto M1 M2 S S M M S S Privilegi concernenti i viaggi M1 M2 S S M M S Osservanza dei termini M1 M2 S S M M S S Famiglia / persona di riferimento M1 M2 S S M M M3) M3) Formazione M1 M2 S M M S S Altri / precedenti datori di lavoro M1 M2 S M M Qualifiche S DFAE Valutazioni M1 M2 S M M Ripartizione dei costi M1 M2 S S M M S S Procure M1 M2 S M M Dati interni all’azienda M1 M2 S M M S S Statistiche M1 M2 S M M Funzioni aziendali M1 M2 S M M S S Istruzioni M1 M2 S M M Assicurazione sociale svizzera M1 M2 S S M M S S Assicurazioni M1 M2 S S M M
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Indicazione
UFPER-CCRU (supporto) UFIT-CCSAP (supporto) Centri di prestazione di servizi Servizi del personale Servizi delle finanze Revisori Collaboratori Superiori CDF
Dati fiscali Svizzera M1 M2 S S M M S S Prestiti M1 M2 S S M M S S Indicazioni sulla data M1 M2 S S M M S S Prestiti / mutui M1 M2 S S M M Statuto di dimora M1 M2 S S M M Informazione rilevazione presenze M1 M2 S S M M S S Affiliazioni M1 M2 S S M M S Versamenti di prestiti / mutui M1 M2 S S M M Servizio militare / civile M1 M2 S S M M M3) M3) Compensazione diritti al congedo M1 M2 S S M M S S Comunicazione M1 M2 S S M M S S Messaggi M1 M2 S S M M S Dati base Cassa pensioni M1 M2 S S M M Valori individuali Cassa pensioni M1 M2 S S M M Misure complementari M1 M2 S S M M Valori default foglio del tempo di lavoro M1 M2 S S M M Occupazione accessoria M1 M2 S S M M
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Protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale RU 2013
Indicazione
UFPER-CCRU (supporto) UFIT-CCSAP (supporto) Centri di prestazione di servizi Servizi del personale Servizi delle finanze Revisori Collaboratori Superiori CDF
Statuto esportazione S S S Indennità monte ore M1 M2 S S M M Informazione sulla trasmissione di dati S S S Indennità di residenza Ufficio M1 M2 S S M M S S Pianificazione costi del personale M1 M2 S S M M Spese di formazione e perfezionamento Svizzera M1 M2 S S M M Oggetto (Unità organizzativa, posto in organico) M1 M2 S S M M S S Oggetto (posto) M1 M2 S S S Collegamento M1 M2 S S M M S S Descrizione verbale (Unità organizzativa, posto in organico) M1 M2 S S M M Stato maggiore (Unità organizzativa, posto in organico) M1 M2 S S M M Pagamento teorico M1 M2 S S M M Vacante M1 M2 S S M M Caratteristiche contabilizzazione (Unità organizzativa, posto in M1 M2 S S M M organico) Tempo di lavoro (Unità organizzativa, posto in organico) M1 M2 S S M M Gruppo / cerchia di collaboratori M1 M2 S S M M
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Protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale RU 2013
Indicazione
UFPER-CCRU (supporto) UFIT-CCSAP (supporto) Centri di prestazione di servizi Servizi del personale Servizi delle finanze Revisori Collaboratori Superiori CDF
Ripartizione dei costi (Unità organizzativa, posto in organico) M1 M2 S S M M S Indirizzi (Unità organizzativa) M1 M2 S M M Categoria di personale M1 M2 S M M Assenze M1 M2 S M M M3) S Presenze M1 M2 S M M M3) S Disponibilità M1 M2 S M M M3) G, M3) Monte ore assenze M1 M2 S M M S S Monte ore presenze M1 M2 S M M M3) G, M3) Giustificativi retribuzione M1 M2 S M M Eventi tempo M1 M2 S M M M3) S Default trasferimento tempo M1 M2 S M M S S Correzione monte ore M1 M2 S M M S Pianificazione dei costi M1 M2 S S M M Diritti all’estero M1 M2 S S M M Retribuzione di base informazioni supplementari M1 M2 S S M M S S Approvazioni M1 M2 S S S M3) G
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Allegato 4 (art. 36)
Dati dei fascicoli della CSPers
1 Dati di base
1.1 Dati personali
1. 2 Relazioni
1. 3 Rapporto di lavoro
1. 4 Rendite
1.5 Settori della consulenza
2 Dati dei casi
2.1 Diario
2.2 Analisi della situazione
2.3 Dati di base Gestione dei casi (Case Management)
2.4 Piano d’integrazione (compresa la valutazione nel quadro della gestione dei
casi (Case Management) CSPers)
2.5 Continuazione del pagamento dello stipendio/incapacità lavorativa
2.6 Attribuzione dei fondi per l’integrazione professionale
2.7 Domanda al fondo di soccorso del personale federale
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Allegato 5 (art. 37)
Dati dei documenti medici
1. Dati di base
1.1 Dati personali (cognome, nome, data di nascita, numero AVS, professione,
qualifica, funzione, superiore ecc.)
1.2 Medici, ospedali
1.3 Categorie professionali
1.4 Servizi e luoghi di servizi
1.5 Assunzione dei costi
2. Casi concreti
2.1 Corrispondenza (servizi, rapporti medici, collaboratori o i loro rappresen-
tanti come avvocato, sindacato ecc.)
2.2 Registrazione delle prestazioni
2.3 Fissazione dei termini
2.4 Risultati delle analisi
2.5 Diagnosi
2.6 Idoneità medica
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