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AS 2013 1641

Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)

Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr); visti gli articoli 30 capoversi 2 e 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV),

Art. 4 Variazione annuale massima della quota della Confederazione La quota annuale della Confederazione all’indennità per l’offerta ordinata congiun- tamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori può variare al massimo di 5 punti percentuali rispetto alla quota della Confederazione secondo l’articolo 30 capoverso 1 LTV.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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