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AS 2013 1649

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infra- struttura ferroviaria (OCFIF) è modificata come segue:

Art. 19a Verifica di offerte di trasporto alternative 1 Prima di importanti investimenti su tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori i committenti verificano se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo/utilità. 2 Oltre all’economicità, in sede di verifica i committenti considerano in particolare:

a. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV2; b. i costi del trasporto sulla linea interessata; c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta; d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova