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AS 2013 1687

Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti per il personale delle imprese ferroviarie e di altre imprese che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. veicolo motore: veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti; b. conducente di veicoli chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore: motore; c. macchinista: conducente che guida direttamente un veicolo motore; d. guida indiretta: guida di treni e movimenti di manovra svolta da conducenti di veicoli motore attraverso istruzioni impartite ai macchinisti che si trovano ai comandi del veicolo motore; e. pilotaggio: accompagnamento di un macchinista che non è sufficientemente qualificato per l’attività da svolgere; f. capomovimento: chi assicura e dirige dal punto di vista operativo la circolazione dei treni e i movimenti di manovra.

1 RS 742.141.2

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Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario RU 2013

Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività: a. la guida diretta o indiretta di un veicolo motore; b. la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movi- menti di manovra; c. interventi operativi, preliminari e successivi, su treni e movimenti di mano- vra; d. accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d’esercizio; e. la messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari.

Art. 4 cpv. 3 3 In casi singoli, può escludere dall’applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione le imprese ferroviarie con condizioni d’esercizio molto semplici.

Titolo prima dell’art. 4a Capitolo 2: Condizioni per lo svolgimento di attività rilevanti per la sicurezza Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4a Accesso alla formazione e all’esame In casi motivati, l’UFT può prevedere per un’impresa l’obbligo di organizzare, dietro adeguato indennizzo, corsi di formazione e di perfezionamento nonché esami per dipendenti di un’altra impresa affinché siano in grado di svolgere attività rile- vanti per la sicurezza.

Titolo prima dell’art. 5 Abrogato

Art. 5 cpv. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 7 cpv. 2–4 e 6

2 Concerne soltanto il testo francese.

3 Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solamente in parte, le prescrizioni da rispettare per l’attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.

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Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario RU 2013

4 Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è

necessario che un’altra persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.

6 Abrogato

Art. 9 cpv. 1 e 2 1 Se l’esame è superato, l’impresa chiede all’UFT entro sette giorni lavorativi di rilasciare la licenza.

2 L’UFT rilascia la licenza al conducente di veicoli motore.

Art. 13 rubrica, cpv. 1 e 2 Valutazione dell’idoneità 1 Il medico di fiducia esamina l’idoneità medica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.

2 Lo psicologo di fiducia esamina l’idoneità psicologica delle persone di cui

all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.

Art. 15 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza Se una persona è inidonea a prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l’impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza non soggette all’obbligo di licenza.

Art. 29 cpv. 1

1 Il servizio competente o l’impresa che constata indizi secondo cui una persona

soggetta all’obbligo di licenza potrebbe essere inidonea a prestare servizio per motivi medici o psicologici o altri motivi, notifica immediatamente tali indizi all’UFT e all’impresa interessata.

Art. 36 Revoca a titolo cautelare della licenza L’UFT può far ritirare a titolo cautelare la licenza anche prima del chiarimento dei motivi della revoca.

Art. 38 Restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente o della licenza 1 La restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente all’impresa ferro- viaria o della licenza all’UFT produce gli stessi effetti della revoca.

2 La restituzione va confermata per scritto.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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