AS 2013 1691
Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)
Modifica del 29 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:
Art. 3 Domanda d’approvazione dei piani
1 La domanda d’approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla
valutazione del progetto.
2 Per tutti i progetti si devono presentare:
a. la domanda d’approvazione dei piani; b. la scheda di progetto; c. il rapporto tecnico; d. il piano d’insieme; e. i piani di situazione; f. i profili longitudinali; g. i profili normali e quelli trasversali caratteristici; h. le sagome di spazio libero determinanti; i. le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti; j. le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr2 e De-Oferr3 (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni; k. i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr); l. i rapporti di valutazione della sicurezza; m. i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull’attuazione dei risultati della perizia;
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n. il rapporto sull’impatto ambientale (per progetti sottoposti all’obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all’obbligo di EIA); o. i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative; p. il piano di picchettamento. 3 Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare: a. tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipen- denti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami; b. qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all’arti- colo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipen- denti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d’approvazione dei piani; c. domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr). 4 Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda. 5 Se necessario, l’autorità competente per l’approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti. 6 L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.
Art. 6 cpv. 3
3 Con la decisione d’approvazione dei piani l’autorità competente può permettere
l’immediato inizio della costruzione dell’impianto o di parti di esso a condizione che: a. non vi siano opposizioni inevase; b. non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializ- zati della Confederazione; e c. l’inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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