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AS 2013 1695

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 novembre 20091 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 6 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e b n. 1 Una concessione è necessaria per: b. il servizio di linea senza funzione di collegamento:

1. per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di tra-

sporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,

Art. 11 cpv. 1 lett. c Concerne soltanto il testo francese.

Art. 12 Domanda di concessione 1 L’impresa deve presentare una domanda di concessione all’UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio o dell’ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell’ambito di una messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV, i termini sono retti dall’articolo 27e capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 novembre

20092 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

2 La domanda deve essere motivata e contenere le indicazioni menzionate nell’alle- gato. In caso di rinnovo o di modifica della concessione l’UFT può rinunciare a singoli documenti.

3 La domanda dev’essere inoltrata in forma cartacea e firmata con firma giuri-

dicamente valida. La documentazione può essere inoltrata in forma elettronica. L’UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.

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4 In caso di messa a concorso l’impresa inoltra la domanda di concessione unita-

mente all’offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all’allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all’allegato, numero II lettera a. Prima dell’inizio della consultazione, i committenti possono esigere informazioni supple- mentari dall’impresa che ha presentato l’offerta economicamente più favorevole secondo l’articolo 32g capoverso 1 LTV.

Art. 13 cpv. 1 1 Prima del rilascio di una concessione, l’UFT sente i Cantoni, le associazioni di trasporto, le imprese di trasporto e i gestori dell’infrastruttura interessati.

Art. 14 Coordinamento all’interno dei trasporti pubblici Per il rilascio della concessione, l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento all’interno dei trasporti pubblici.

Art. 15 Durata della concessione (art. 6 cpv. 3 LTV)

1 La concessione è rilasciata o rinnovata per dieci anni.

2 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in partico- lare se: a. l’impresa di trasporto lo richiede; b. al momento della domanda la pianificazione delle messe a concorso dei Cantoni committenti prevede una messa a concorso per la linea in questione; oppure c. una messa a concorso prevede una durata di validità inferiore. 3 Nel caso di una durata d’ammortamento più lunga dei mezzi d’esercizio, la conces- sione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a

25 anni.

4 La durata della concessione per gli impianti di trasporto a fune è di 25 anni. La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se l’impresa di trasporto lo richiede.

Art. 17 cpv. 1

1 L’UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.

Art. 19 cpv. 3 3 Se sono trasferiti diritti e obblighi di un’offerta di trasporto cofinanziata dall’ente pubblico mediante contributi d’esercizio o d’investimento, l’impresa concessionaria garantisce l’osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all’articolo 35 LTV.

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Art. 22 Revoca della concessione (art. 9 cpv. 3 e 4 LTV)

L’UFT revoca la concessione interamente o parzialmente se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

Art. 25 Immatricolazione dei veicoli 1 L’UFT approva l’immatricolazione nell’ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni deter- minanti. 2 I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l’immatricolazione di veicoli stradali.

Art. 30a Esonerazione dagli obblighi fondamentali (art. 7 cpv. 3 LTV)

In caso di trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante secondo l’articolo 7 LTV l’impresa è esonerata dagli obblighi fondamentali di cui agli articoli 12–16 LTV.

Art. 55a Obblighi relativi alle tariffe (art. 15 LTV) 1 Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all’attrattiva dell’offerta e alle coincidenze. 2 Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura. 3 Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev’essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento.

Art. 56 Trasporto diretto nel traffico concessionario (art. 16 LTV) 1 Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all’interno e all’esterno di organizzazioni ai sensi dell’articolo 17 LTV. 2 Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza. 3 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il tra- sporto diretto se: a. le condizioni tecniche lo permettono; b. il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese. 4 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto.

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II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 12 cpv. 2 e 48 cpv. 2)

N. I lett. n Tutte le domande di concessione devono contenere: n. informazioni sulle condizioni di lavoro e sui contratti collettivi di lavoro.

N. II lett. b Concerne soltanto il testo francese.

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