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AS 2013 1701

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 novembre 20091 sulle indennità per il traffico regionale viaggia- tori è modificata come segue:

Art. 1 lett. b La presente ordinanza disciplina: b. l’ordinazione di ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le age- volazioni tariffali da parte di Confederazione, Cantoni o Comuni;

Art. 6 cpv. 1 lett. h 1 Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se: h. l’offerta è oggetto di una concessione o di un accordo internazionale.

Art. 7 cpv. 8

8 La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un’impresa di trasporto

un’indennità fissa se: a. occorre creare una nuova linea; b. è stata stipulata una convenzione in materia di aggiudicazione o una conven- zione sugli obiettivi; oppure c. per altri motivi, l’ente pubblico ne trae vantaggio.

Art. 16 cpv. 2 e 4 2 Nell’invito a presentare un’offerta i committenti possono menzionare l’intenzione di concludere o di prorogare una convenzione in materia di aggiudicazione o una convenzione sugli obiettivi. In questo caso le imprese di trasporto elaborano le offerte sulla base di dette convenzioni.

1 RS 745.16

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4 Se le imprese di trasporto invitate a presentare un’offerta non intendono presen- tarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese. Le imprese di trasporto che hanno concluso una convenzione in materia di aggiudicazione sono tenute ad inol- trare un’offerta per le linee interessate.

Art. 17 cpv. 3 lett. c e 3bis

3 L’offerta deve contenere:

c. le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti, alle convenzioni in materia di aggiudicazioni, alle convenzioni sugli obiettivi e all’ultimo conto annuale; 3bis Se ha concluso una convenzione in materia di aggiudicazione, l’impresa di trasporto non è tenuta a inoltrare i documenti di cui al capoverso 3 lettere d, e, g, j e k per i primi due periodi d’orario. I committenti possono richiedere questi docu- menti per le offerte successive.

Art. 19 Investimenti 1 Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente appro- vati. 2 In caso di un trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 32l capo- verso 2 LTV, se l’impresa di trasporto inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa di trasporto, quest’ultima deve rimune- rare all’impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all’impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante. 3 Se i mezzi d’esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rap- porto costi-benefici migliore.

4 In sede di verifica considerano, oltre all’economicità, in particolare:

a. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV; b. i costi dell’infrastruttura delle tratte interessate; c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta; d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

5 La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

Art. 21 cpv. 2 e 5 2 Le imprese di trasporto possono far valere un diritto a un’ordinazione solo se le linee sono oggetto di una convenzione in materia di aggiudicazione.

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5 Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno

sottostanno all’approvazione del preventivo. Se in seguito le indennità convenute vengono ridotte, le imprese di trasporto possono adeguare l’offerta di trasporto d’intesa con i committenti.

Titolo prima dell’art. 27 Sezione 8: Messa a concorso, aggiudicazione e trasferimento di offerte di trasporto

Art. 27 Pianificazione della messa a concorso 1 Ogni Cantone pianifica i bandi pubblici per le offerte di trasporto da mettere a con- corso congiuntamente alla Confederazione. La pianificazione contempla almeno le seguenti indicazioni: a. offerte di trasporto che il Cantone mette a concorso congiuntamente alla Confederazione; b. eventuali altre offerte di trasporto che il Cantone mette a concorso senza la partecipazione della Confederazione; c. momento della messa a concorso; d. data di avvio dell’esercizio; e. durata dell’aggiudicazione; f. titolari delle concessioni per offerte di trasporto esistenti e data di scadenza delle concessioni; g. vettore di trasporto (strada o ferrovia); h. motivo della messa a concorso; i. stato della procedura di messa a concorso. 2 Se è prevista la messa a concorso di un’offerta di trasporto, questa dev’essere integrato nella pianificazione almeno dodici mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un’offerta di trasporto regionale di viaggiatori su strada, tale offerta può essere integrata nella pianificazione a titolo informativo. 3 La pianificazione della messa a concorso richiede l’approvazione dell’UFT e dei Cantoni interessati. 4 L’UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni dei servizi di trasporto da mettere a concorso con- tengano le stesse informazioni. Pubblica un compendio delle pianificazioni.

Art. 27a Valori soglia 1 Il valore soglia dell’importo dell’indennità a partire dal quale i committenti met- tono a concorso offerte di trasporto su strada secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV è retto, per le offerte di trasporto per i quali va rilasciata una nuova

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concessione, dall’articolo 6 capoverso 1 lettera b della legge federale del 16 dicem- bre 19942 sugli acquisti pubblici. 2 Per le offerte di trasporto esistenti il valore soglia senza imposta sul valore aggiun- to ammonta a 500 000 franchi.

3 Nei casi contemplati all’articolo 32c capoverso 2 LTV i committenti mettono a

concorso l’offerta di trasporto anche se l’importo dell’indennità è inferiore al valore soglia.

Art. 27b Nuova offerta di trasporto in una rete regionale esistente Una nuova offerta di trasporto è considerata parte integrante di una rete regionale esistente secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa di trasporto gestisce più autolinee interconnesse e se la nuova offerta di trasporto può essere integrata nella rete esistente in modo da creare sinergie opera- tive con le linee esistenti.

Art. 27c Coordinamento delle procedure di messa a concorso e di rilascio della concessione 1 Se con la messa a concorso di un’offerta di trasporto viene rilasciata una nuova concessione, le imprese sono tenute a presentare la loro domanda di concessione unitamente all’offerta per il servizio messo a concorso. L’articolo 12 capoverso 4 OTV3 è applicabile. 2 La consultazione di cui all’articolo 13 OTV ha luogo nell’ambito della procedura di messa a concorso. Ha inizio dopo la comunicazione dell’avviso di aggiudicazione secondo l’articolo 27i capoverso 4.

3 Al termine della consultazione l’UFT emana una decisione in merito all’aggiu-

dicazione e al rilascio o al rinnovo della concessione.

Art. 27d Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni 1 Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell’inizio della pro- cedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso. 2 Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 27e, 27h, 27i e 27m.

Art. 27e Procedura di messa a concorso

1 Il Cantone allestisce la documentazione per la messa a concorso. La documenta-

zione contempla: a. le indicazioni determinanti per la presentazione dell’offerta; b. i requisiti che l’offerta deve soddisfare;

2 RS 172.056.1 3 RS 745.11

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c. i criteri di valutazione dell’idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso; d i criteri di valutazione delle offerte; e i termini per l’inoltro delle offerte e della domanda di concessione; f. il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all’offerta presentata. 2 Il termine per l’inoltro dell’offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all’offerta presen- tata per al massimo 12 mesi dalla scadenza del termine di inoltro. 3 Il Cantone sottopone all’UFT nonché ai Cantoni partecipanti per approvazione la documentazione per la messa a concorso e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso l’offerta di trasporto.

4 Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

a. le modifiche della documentazione per la messa a concorso subito dopo la loro approvazione; b. in forma anonimizzata, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

5 Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione per la

messa a concorso e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

6 Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del

coordinamento sottopone la documentazione per la messa a concorso e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione. 7 I committenti possono stabilire se le imprese di trasporto sono tenute a documen- tare nelle offerte i costi scoperti (offerte al netto) o i costi previsti (offerte al lordo).

Art. 27f Indennizzo Le imprese offerenti non hanno diritto all’indennizzo dei costi sostenuti per l’alle- stimento dell’offerta.

Art. 27g Parti e combinazioni dell’offerta di trasporto, varianti

1 Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

a. possano inoltrare offerte per parti o combinazioni dell’offerta di trasporto; b. possano inoltrare varianti. 2 Le condizioni quadro sono definite nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 27h Apertura delle offerte 1 Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell’UFT. 2 I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

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a. il nome delle persone presenti; b. il nome delle imprese offerenti; c. la data di inoltro delle offerte; d. i costi non coperti delle offerte di trasporto; e. le offerte di cui all’articolo 27g.

3 IlCantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del

segreto d’affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incari- cato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.

Art. 27i Verifica e valutazione delle offerte 1 Il Cantone verifica i dati delle offerte dal profilo tecnico e contabile per assicurare che siano oggettivamente comparabili. Se contatta a questo proposito un’impresa offerente, registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto. 2 I committenti possono chiedere informazioni su un’impresa offerente in particolare se: a. sospettano l’esistenza di un motivo di esclusione secondo l’articolo 32f; oppure b. i costi scoperti dell’offerta di trasporto sono particolarmente bassi. 3 L’UFT e il Cantone valutano le offerte fondandosi sull’analisi costo-utilità o su un sistema di valutazione equivalente e determinano congiuntamente l’offerta econo- micamente più vantaggiosa. 4 L’UFT comunica ai Cantoni partecipanti e alle imprese offerenti l’avviso di aggiu- dicazione.

Art. 27j Competenza decisionale dell’UFT Se nove mesi prima dell’entrata in esercizio di un’offerta di trasporto la decisione di aggiudicazione non è ancora definitiva, l’UFT decide in merito all’esercizio.

Art. 27k Interruzione della procedura di messa a concorso I committenti interrompono la procedura di messa a concorso se sussistono motivi gravi, in particolare se: a. i presupposti della messa a concorso sono cambiati in modo sostanziale; b. nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti definiti nella documentazione per la messa a concorso.

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Art. 27l Pubblicazione 1 Le decisioni sono pubblicate sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici4.

2 Le decisioni non vengono pubblicate nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettere a, f e g LTV.

Art. 27m Convenzione in materia di aggiudicazione 1 Il Cantone e l’UFT elaborano congiuntamente la convenzione in materia di aggiu- dicazione.

2 L’UFT, i Cantoni partecipanti e l’impresa aggiudicataria concludono la conven-

zione per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione. 3 La convenzione stabilisce l’importo delle indennità per i primi due periodi d’orario e ne disciplina l’adeguamento per quelli successivi. 4 In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione.

Art. 28 Cambiamento dell’impresa incaricata

1 L’impresa precedentemente incaricata può esigere il trasferimento dei mezzi

d’esercizio alla nuova impresa di trasporto aggiudicataria. Se l’acquisto dei mezzi d’esercizio non è stato approvato dai committenti conformemente all’articolo 19 capoverso 1 e se l’acquisto è avvenuto dopo il 1° gennaio 1996, è necessario il con- senso dei committenti. 2 Non si prefigura un trasferimento del rapporto di lavoro secondo l’articolo 333 del Codice delle obbligazioni5 se la nuova impresa aggiudicataria impiega i dipendenti dell’impresa precedentemente incaricata in virtù dell’articolo 32l capoverso 3 LTV.

Art. 47a Disposizione transitoria concernente la modifica del 29 maggio 2013 La messa a concorso non è necessaria se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono state presentate offerte per il periodo d’orario 2014/2015.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 www.simap.ch

5 RS 220

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