AS 2013 1729
AS 2013 1729
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 1 lett. c
1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effet- tivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 425 franchi
II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.13
2013-0300 1729
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013