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AS 2013 1729

AS 2013 1729

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 15 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. c

1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effet- tivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 425 franchi

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2013.

15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.13

2013-0300 1729

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

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