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AS 2013 1731

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del 15 maggio 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I Gli allegati 3 e 4 dell’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

15 maggio 2013 Dipartimento federale dell’economia della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 910.181

2013-0306 1731

Agricoltura biologica. O del DEFR RU 2013

Allegato 3 (art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte B n. 1 La voce «Bentonite» è modificata come segue:

Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Bentonite Ammessa soltanto nel Ammessa soltanto come rispetto dei criteri di collante per idromele e nel purezza specifica stabiliti rispetto dei criteri di per l’additivo alimentare purezza specifica stabiliti E 558 per l’additivo alimentare E 558

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Agricoltura biologica. O del DEFR RU 2013

Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi

Argentina, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

Australia, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

Costa Rica, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

Stati membri della CE, rubrica, n. 1 lett. b, n. 2 periodo introduttivo, e lett. c e d nonché n. 7

Stati membri dell’UE

1. Prodotti:

b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondo metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nell’UE; 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione ecologica dei prodotti di cui al numero 1 let- tera b devono essere stati prodotti nell’UE o essere stati importati nell’UE: c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere stati certificati da un’auto- rità di controllo o da un organismo di controllo riconosciuto come equi- valente dall’UE conformemente all’articolo 33 paragrafo 3 del regola- mento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve essere applicabile alla categoria di prodotti e all’area geografica corrispon- denti, oppure d. da un Paese terzo, se uno Stato membro dell’UE ha autorizzato la commercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

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Agricoltura biologica. O del DEFR RU 2013

India, n. 1, 2 e 7 1. Prodotti: prodotti agricoli vegetali non trasformati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 devono essere stati prodotti in

India.

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2014.

Israele, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

Giappone, n. 2 e 7 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, dei prodotti secondo il numero 1 lettera b devono essere stati prodotti in Giappone o essere stati importati in Giappone: a. dalla Svizzera; oppure b. da un Paese terzo di cui il Giappone ha riconosciuto che i prodotti erano stati ottenuti e controllati da questo Paese terzo secondo regole equiva- lenti a quelle previste dal diritto giapponese.

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2016.

Nuova Zelanda, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.

Tunisia, n. 7

7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2014.

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