AS 2013 1755
AS 2013 1755
Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 5 giugno 2013
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore l’8 giugno 20134.
5 giugno 2013 Ufficio federale di veterinaria: i. r. Thomas Jemmi
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dellʼUE concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 5, n. 1
Categoria Testo normativo dell’UE
1. prodotti di origine Decisione 2002/994/CE della Commissione, del
animale 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/482/UE, GU L 226 del 22.8.2012, pag. 5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013, GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3.