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AS 2013 1771

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e

114 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers),

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «assegno di custodia» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «assegno familiare».

Titolo prima dell’art. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 2, rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 7 cpv. 1 lett. c Abrogata

Art. 8 Titoli diplomatici e consolari (art. 3 cpv. 2 OPers)

La DR è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

2013-0642 1771

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2013

Art. 9, rimando contenuto nella rubrica (art. 2 e 98 OPers)

Art. 14 Esame medico e controllo di sicurezza (art. 11 cpv. 2 lett. a e b e 24 OPers)

Il candidato ai servizi di carriera deve farsi esaminare dal servizio medico dell’Amministrazione federale ed essere sottoposto a un controllo di sicurezza conformemente all’ordinanza del 4 marzo 20113 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e all’ordinanza del DFAE del 14 agosto 20124 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 21 lett. a e c Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. Concerne soltanto il testo francese. c. Abrogata

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 3: Indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 114 cpv. 4 OPers)

Art. 22 Abrogato

Art. 23 1 L’indicizzazione dei luoghi d’impiego all’estero si basa sulla difficoltà delle con- dizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d’impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l’indicizzazione dei luoghi d’impiego sono definiti, d’intesa con il DFF, in una direttiva. 2 Sono considerati luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell’indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d’impiego con condi- zioni di vita molto difficili quelli con un valore dell’indice uguale o inferiore a

62 punti.

3 I valori dell’indice per i singoli luoghi d’impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell’indice e il loro adeguamento sono pubblicati.

3 RS 120.4 4 RS 120.424

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2013

Art. 24 e 25 Abrogati

Art. 26, rimando contenuto nella rubrica (art. 15 cpv. 3bis e 39 OPers)

Art. 33 cpv. 1bis 1bis Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all’attuale possono ricevere un’indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L’importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l’importo massimo della loro classe di stipendio e l’importo massimo della classe di stipendio immediatamente superiore. Aumenti reali dello stipendio sono versati anche sull’indennità di fun- zione.

Art. 36 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) e 2 2 Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l’articolo 81. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del

100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per

cento.

Art. 64 cpv. 2 2 Per i viaggi pagati conformemente all’articolo 61 capoverso 2 lettere f–j è rimbor- sato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR o la DSC possono eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.

Art. 108 cpv. 1 lett. b

1 Sottostanno all’adeguamento al potere d’acquisto:

b. l’80 per cento delle prestazioni di cui all’articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

Art. 113 cpv. 1 1 Se l’importo della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale con- formemente all’articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell’importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2013

Art. 132, rimando contenuto nella rubrica (art. 21 cpv. 1 lett. a e cbis LPers5, art. 25 cpv. 4 OPers)

Art. 143 Abrogato

Art. 149 cpv. 1

1 Le decisioni di trasferimento secondo l’articolo 34 capoverso 1bis LPers6 e

l’articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell’ambito di una procedura di obiezione.

Art. 152 e 153, rimandi contenuti nella rubrica Abrogati

Art. 154, Sezione 4 (art. 155) e art. 158 Abrogati

Art. 160 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 giugno 2013 Per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione, che in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 febbraio 20137 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale hanno richiesto il pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore, continuano ad essere applicabili gli articoli 22–25, 158 e l’allegato 18 del diritto anteriore.

Art. 161 e 161a Abrogati

II L’allegato 1 è abrogato.

5 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

6 RS 172.220.1 7 RS 172.220.111.35 8 RU 2002 2917, 2005 4703, 2009 4705

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2013

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2013

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