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AS 2013 1797

Ordinanza sul settore dei politecnici federali

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul settore dei PF è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 3 e 4 1 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge del 24 marzo 20002 sul perso- nale federale (LPers). 3 Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 4 La valutazione è effettuata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin).

Art. 7 Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca (art. 17 cpv. 1 legge sui PF) 1 Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

2 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers3; è fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.

3 Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti

nell’articolo 21 LAVS4. In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d’intesa con la persona interessata.

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Ordinanza sul settore dei PF RU 2013

4 In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di

lavoro può essere versata un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare: a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l’età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell’impiego. 5 Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI. 6 Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin. 7 Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo

20015 sul personale del settore dei politecnici federali.

8 In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni6.

Art. 7a Occupazioni accessorie

1 L’esercizio di occupazioni accessorie remunerate da parte dei presidenti delle

scuole e dei direttori degli istituti di ricerca è retto dall’articolo 11 dell’ordinanza del 19 dicembre 20037 sulla retribuzione dei quadri. 2 L’intenzione di esercitare occupazioni accessorie a titolo gratuito deve essere notificata al Consiglio dei PF se tali occupazioni: a. potrebbero ridurre la capacità di rendimento ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri; b. potrebbero condurre a conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 4 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri. 3 Deve essere notificata anche l’intenzione di esercitare occupazioni accessorie che potrebbero danneggiare la reputazione del settore dei PF.

4 Il Consiglio dei PF può vietare l’esercizio di occupazioni accessorie soggette

all’obbligo di notifica oppure vincolarle a riserve e condizioni; sono fatte salve le competenze di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri. 5 La parte di reddito da attività accessorie che secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri va consegnata al datore di lavoro, deve essere consegnata al PF o all’istituto di ricerca di cui la per- sona interessata fa parte.

5 RS 172.220.113 6 RS 220 7 RS 172.220.12

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Ordinanza sul settore dei PF RU 2013

6 Su richiesta, il Consiglio federale può decidere l’esonero totale o parziale

dall’obbligo di consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie. 7 Il Consiglio dei PF può emanare direttive sulla procedura di notifica e sul controllo del rispetto delle disposizioni relative alle occupazioni accessorie.

Art. 8 Diritto di presentare proposte I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Con- siglio dei PF proposte per l’assunzione degli altri membri delle direzioni delle loro scuole o delle loro direzioni.

Art. 9 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sul settore dei PF RU 2013

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